Assiv, con riferimento alla Delibera n. 195 del 13 Marzo 2019 dell’ANAC sulle istanze di precontenzioso presentate dalle Associazioni di categoria, in seguito all’entrata in vigore del nuovo Regolamento in materia di pareri di precontenzioso, puntualizza quanto segue: “La Delibera sopra citata è intervenuta a chiarire la portata delle novità introdotte dal Regolamento che disciplina il procedimento per il rilascio dei pareri di precontenzioso da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 lo scorso 26 Gennaio.
Il nuovo testo ha sollevato una rilevante problematica per l’ASSIV, e per tutte le Associazioni di categoria.
Infatti, l’innovato articolo 3 non menziona più tra i soggetti legittimati a chiedere un parere di precontenzioso all’ANAC “i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in Associazioni o comitati”. L’Autorità ha sposato, così, l’interpretazione giurisprudenziale fornita dal Consiglio di Stato in precedenti pareri, secondo cui il procedimento di precontenzioso – al pari di un qualsiasi procedimento giudiziale – può essere instaurato solo da coloro che sono “parti” nella procedura ad evidenza pubblica. Ciò che si è voluto evitare è il diffondersi di una sorta di azione popolare, normalmente esclusa nel nostro ordinamento, salvo ove espressamente consentita dalla legge, proposta da soggetti estranei alla gara in quanto non direttamente coinvolti in essa. In applicazione della sopravvenuta normativa regolamentare, quindi, le istanze di parere di precontenzioso presentate da soggetti non identificabili come “parti”, sebbene enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi, sono inammissibili.
Sul punto, è intervenuto un chiarimento dell’Autorità con la Delibera n. 195 del 13 Marzo 2019 (doc. 1).
In essa l’ANAC ha richiamato il parere n. 1632/2018 del Consiglio di Stato secondo cui “gli enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi, o comunque altri soggetti non identificabili come “parti” del procedimento amministrativo ad evidenza pubblica in senso stretto, in quanto non destinatari di effetti giuridici del procedimento amministrativo di scelta del contraente e di stipulazione del contratto, né portatori in esso di un interesse qualificato in tale ambito, non possono essere considerati legittimati attivi alla richiesta di parere”. Aderendo a tale orientamento giurisprudenziale, l’Autorità ha modificato l’art. 3 del citato Regolamento, al fine di limitare alle associazioni di categoria l’accesso ai procedimenti di precontenzioso.
Tuttavia, la Delibera n. 195 ha richiamato anche altra giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la legittimazione processuale delle Associazioni rappresentative di interessi collettivi nei casi in cui sia volta a contrastare lesioni immediate alle finalità statutarie dell’Associazione. Il chiarimento fornito dall’Autorità riconosce alle Associazioni di categoria la legittimazione a richiedere un parere di precontenzioso laddove esse siano legittimate ad impugnare gli atti concernenti i singoli Associati, ovvero nei casi in cui tali atti ledano l’interesse collettivo tutelato da tali associazioni o manifestino una potenzialità lesiva immediata dello scopo istituzionale.
Pertanto, il nuovo Regolamento, letto alla luce della Delibera n. 195/2018, non esclude in toto la legittimazione delle Associazioni di categoria a presentare istanze per richiedere un parere di precontenzioso, ma limita tale legittimazione alle ipotesi in cui le associazioni di rappresentanza sarebbero legittimate anche a ricorrere in giudizio per la tutela dei propri scopi statutari.
Resta, dunque, salva la legittimazione delle Associazioni di categoria ad interpellare l’Autorità ogniqualvolta la questione controversa concerna aspetti attinenti agli interessi generali di categoria.
Tale conclusione ha trovato conferma nella recente sentenza del Tar del Lazio, Sez. II, n. 4456 del 4 Aprile 2019 (doc. 2) che, pronunciandosi su un giudizio instaurato proprio da ASSIV, ha riconosciuto la legittimazione dell’Associazione a contestare le modalità di espletamento della gara lesive della categoria rappresentata. Nella fattispecie, ASSIV aveva impugnato la gara indetta da CONSIP per l’affidamento di servizi di Vigilanza armata per il Ministero di Giustizia, contestando la tipologia di selezione dei concorrenti da ammettersi alla procedura ristretta, tramite la cd. “forcella”, dipendente dal sorteggio sulla ruota di Bari.
Ebbene il Tribunale capitolino ha affermato che “il ricorso è stato proposto da un’Associazione che rappresenta gli interessi dell’intera categoria di soggetti operanti nel settore oggetto della gara de qua. Trattasi, palesemente, di una posizione pienamente legittimante, in quanto si pone a difesa di un’utilità che riguarda, in maniera indifferenziata, l’intera categoria di operatori economici rappresentati”.
La pronuncia ha, dunque, statuito il principio secondo cui ASSIV (ed ogni Associazione di categoria) è legittimata ad agire dinanzi il Giudice Amministrativo a tutela degli interessi dell’intera categoria dei soggetti operanti nel settore di riferimento.
In buona sostanza, laddove adeguatamente motivata, la domanda delle Associazioni di categoria nei confronti o del Giudice Amministrativo o dell’Anac, potrà risultare ammissibile, con ciò riconoscendo a queste ultime un ruolo centrale anche nella definizioni delle controversie in materia di contrattualistica pubblica. In ultima analisi, possiamo concludere affermando che le novità introdotte al Regolamento dell’ANAC non hanno poi modificato così drasticamente il perimetro di azione delle Associazioni di categoria. Come dire: molto rumore per nulla”.
la Redazione
Per la Delibera ANAC n. 195 del 13 Marzo 2019, cliccare qui.
Per la Sentenza del Tar del Lazio n. 4456 del 4 Aprile 2019, cliccare qui.