ASSIV: disciplina delle certificazioni su Centrali Operative. Precisazione.
ASSIV rende noto che è stata informata dai propri associati che alcuni professionisti, forse a causa della difficile lettura della normativa vigente, nell’occasione dell’avvio dell’iter per il conseguimento della certificazione degli IVP (Istituti di Vigilanza Privata), affermano che la certificazione delle centrali operative secondo la norma “UNI CEI EN 50518:2014 – parte 1, parte 2 e parte 3 – Centri di monitoraggio e di ricezione allarmi”, sarebbe divenuta obbligatoria per tutti.
Tale informazione non è esatta. Infatti l'obbligo di certificazione delle centrali operative riguarda gli istituti di vigilanza che sono autorizzati a svolgere “i servizi di vigilanza di cui all’art. 2 Classi A, B, D, ed E in ambito territoriale di cui al punto “c”, n. 4 o superiore- Cfr al DM 269” (Cfr. art. 2, comma 2 lettere a) e c), e punto 4.1.2 Allegato A) DM 269/2010).
Si sottolinea infine che per chi avesse ancora una centrale operativa certificata ai sensi della norma UNI 11068:2005, è sempre riconosciuto il periodo di trentasei mesi per effettuare l'adeguamento dei requisiti e delle caratteristiche alle nuove disposizioni recate dalla UNI CEI EN 50518 e successivi aggiornamenti: il periodo di trentasei mesi decorre dalla data di entrata in vigore del DM 115/2014, quindi dal 3 settembre del 2014.
la Redazione