Codice Contratti Pubblici: i temi della riforma approfonditi da ASSIV
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici è entrato in vigore il 1° Luglio e varie sono le novità che la riforma apporta.
Gli avvocati Matteo Valente e Gabriele Tricamo dello Studio AOR Avvocati, relatori con il dottor Alberto di Mario, Consigliere TAR Lombardia Sez. IV e con la dottoressa Donatella Scala, Presidente TAR Lazio, Sez. II quater al Seminario ASSIV sul tema, focalizzano nell’intervista che segue gli aspetti salienti della riforma.
Avvocato Valente, vi sono modifiche in tema di soglie degli importi di affidamento e dei criteri di aggiudicazione per gli appalti di vigilanza?
Fondamentalmente il nuovo Codice degli Appalti va in esatta continuità con quello che siamo abituati ad affrontare quotidianamente. Le soglie europee ovviamente non possono che essere rimaste quelle che già conosciamo, quindi per i servizi di vigilanza la soglia europea è superata quando l’importo a base d’asta è superiore ai 750 mila euro. Per quanto riguarda cosa avviene nelle procedure sotto soglia, nulla o poco è cambiato. Affronteremo ancora gli affidamenti diretti da 0 a 140 mila euro e tra i 140 e le soglie europee, dunque i 750 mila euro, le stazioni appaltanti potranno indire gare con almeno l’invito a 5 operatori economici, quindi né più né meno di quello a cui siamo abituati. E allora dov’è che sono intervenute un po’ di paure, un po’ di dubbi in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, soprattutto da parte dell’ANAC? Non tanto nella modifica degli importi per gli affidamenti diretti e per le soglie comunitarie, che appunto abbiamo detto non sono cambiati, quanto piuttosto sulle soglie in cui le stazioni appaltanti debbono essere qualificate, ovverosia quelle soglie al di sopra delle quali le stazioni appaltanti debbano obbligatoriamente dimostrare un’apposita e specifica esperienza. Sotto i 500 mila euro per i lavori, le stazioni appaltanti possono procedere senza qualificazione. Per quanto riguarda i servizi invece il valore è di 140 mila euro. Ciò vuol dire che nulla è cambiato e che, comunque, le procedure di gara per i servizi di vigilanza tra i 140 mila euro e i 750 saranno svolte obbligatoriamente da stazioni appaltanti qualificate.
Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, anche in questo caso non cambia praticamente nulla e il criterio principe, anzi obbligatorio per i servizi di vigilanza, rimane quello del criterio delle offerte economicamente più vantaggiose e quindi rapporto qualità/prezzo, e questo sia sopra soglia che sotto soglia.
Negli affidamenti diretti si applicherà ancora il principio di rotazione?
Il principio di rotazione, a cui siamo ormai abituati da qualche anno, rimane integralmente totalmente applicabile. Diciamo che il nuovo Codice ci offre uno spunto di lettura e di interpretazione maggiormente dettagliato e puntuale, laddove ci dice dove e come deve essere applicato questo principio di rotazione: solamente a quegli affidamenti che si susseguono nel medesimo settore oggetto del precedente affidamento. Quindi vuol dire che il gestore uscente non potrà essere né invitato né risultare affidatario del nuovo affidamento, se il settore di affidamento è il medesimo, quindi, nel nostro caso, la vigilanza. E poi viene specificato meglio come il principio di rotazione non trovi applicazione laddove la stazione appaltante, pur potendolo fare, decide di non limitare l’accesso alla gara. Mi spiego meglio: se la gara viene indetta all’interno del MePA, il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, senza porre dei paletti e quindi invitando tutte le imprese che sono ricomprese nel MePA, di fatto per il legislatore è come se si tratti di una gara aperta a tutti, e dunque anche il gestore uscente potrà partecipare e potrà risultare aggiudicatario. E questa è l’importante novità.
La revisione dei prezzi sarà applicata nelle gare disciplinate del nuovo Codice dei Contratti Pubblici?
Assolutamente sì. Finalmente ritorna nel nostro testo, il testo del nuovo Codice degli Appalti, l’istituto della revisione prezzi che, come ricorderete, era presente nel vecchissimo codice, quello del 2006, e che purtroppo non aveva visto l’introduzione nel testo del codice del 2016. Quindi torna finalmente questo importante Istituto che permette di rivalutare gli importi contrattuali a favore delle imprese, laddove ovviamente questi subiscano una variazione molto rilevante.
Altra novità importante: la revisione prezzi non sarà limitata, come storicamente era, solamente ai prezzi dei beni di consumo ma anche all’aumento eventuale del costo della manodopera, e dunque in appalti che sono ad alta intensità di manodopera, come quello di vigilanza, l’aumento dei costi della manodopera potrà essere revisionato con l’istituto della revisione prezzi. E questa è un’altra importantissima novità del nuovo Codice.
Avvocato Tricamo, quali le novità in tema di applicazione dei CCNL, negli appalti di servizi?
Possiamo dire che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ovviamente prendendo spunto dalla Legge Delega che ha dato i principi direttivi, tende a tutelare maggiormente le garanzie dei lavoratori e l’applicazione dei contratti collettivi di settore maggiormente rappresentativi, i cosiddetti contratti Leader. Troviamo una norma particolarmente importante nell’articolo 11, che proprio tra i principi che devono regolare la materia dei contratti pubblici, prevede il principio di applicazione dei contratti collettivi, imponendo alle amministrazioni di indicare il contratto collettivo applicabile, caso per caso, al contratto da affidare.
Il subappalto, come viene disciplinato nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici?
Il subappalto è un istituto che ha oramai avuto tantissime modifiche nel corso di questi anni, soprattutto per l’intervento chiarificatore, a volte di principi, da parte dell’Unione Europea. Il subappalto in Italia è sempre stato circoscritto e costretto in determinate percentuali di applicazione. Le indicazioni che ci arrivavano dall’Unione Europea erano quelle di non avere dei limiti generalizzati, e si può ritenere che la nuova norma dell’articolo 119 sicuramente vada in questa direzione.
La novità importante in materia di subappalto è sicuramente il subappalto a cascata, cioè la possibilità per il subappaltatore a sua volta di trasferire parte delle prestazioni subappaltate ad altro subappaltatore.
Quali invece le novità in tema di avvalimento?
Anche in questo caso per l’avvalimento è un istituto che sicuramente ha avuto ampie influenze euro unitarie, fino a renderlo comunque un istituto davvero principe per il rispetto del principio dell’accesso al mercato da parte anche delle imprese piccole, medie e anche micro.
La novità sicuramente più di rilievo è contenuta nell’articolo 104 e prevede la possibilità non più solo di prestare i requisiti per la partecipazione alla gara, ma anche del prestito dei requisiti per ottenere un punteggio premiale in sede di valutazione della propria offerta.
Nella foto, da sinistra: l’avvocato Valente e l’avvocato Tricamo