Home » News » Attualità

D.LGS. 231/2001 : i reati contemplati ed i doveri dei Responsabili di Security, Safety ed Ambiente

D.LGS. 231/2001 : i reati contemplati ed i doveri dei Responsabili di Security

Per la rubrica “I Venerdì di S News”, si propone oggi una versione light dell'intervista a Luigi Romano, CISM – VP & Secretary ASIS Italy, nella quale si approfondiscono i doveri dei Responsabili di Security, Safety ed Ambiente.

Buona lettura!

I reati contemplati dal D.LGS. 231/2001 ed i doveri dei Responsabili di Security, Safety ed Ambiente

Signor Romano, tempo fa ci aveva promesso che saremmo ritornati sullo spinoso argomento dei reati considerati dal d.lgs. 231/2001…
È vero e poiché mi piace mantenere le promesse, questa volta mi soffermerò su come si dovrebbe comportare un Responsabile di Security, Safety ed Ambiente o l’Internal Auditor  quando, a causa delle sue mansioni, scopre che i reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa degli enti ex artt. da 24 a 25 duodecies del D.Lgs.  8 giugno 2001, n. 231, sono  posti in essere da soggetti apicali all’interno dell’Azienda.
È pacifico che la responsabilità per le Aziende si configurerà esclusivamente quando  il reato verrà commesso nell’interesse della stessa o a vantaggio della stessa e che la società non risponderà se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Questo è un aspetto di sicuro interesse…
Certo, anche perché qui non si tratta di furti e furtarelli, ovvero di rimborsi truccati a piè di lista, bensì di reati quali l’omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero i reati ambientali come lo scarico illegale di acque reflue industriali o l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata e tutti quelli presenti nell’elenco tassativo degli articoli che ho citato.

La seguo, sta arrivando alla risposta della difficile domanda che si era posto poco sopra….
Esatto. Il Decreto Legislativo 231 dà all’azienda un motivo per essere virtuosa grazie all’obbligo di prevedere modelli organizzativi per prevenire quanto detto prima. Ma un altro motivo per cui l’Azienda deve essere virtuosa, oltre al Codice Etico che tanto viene millantato in blasonate aziende bancarie, industriali e  del lusso che sempre più pubblicizzano “coram populo”  la propria certificazione Etica, Sociale ed Ambientale, è  il seguente: il datore di lavoro non può contare sull’omertà del dipendente.

Ma allora il dovere di fedeltà all’Azienda? Se un dipendente scopre, per ipotesi, che l’Amministratore Delegato o un superiore gerarchico commette reati e lo dice, potrebbe venire licenziato?
L’Azienda è libera di licenziare chiunque se per lei sussiste una giusta causa o un giustificato motivo, ma in questi casi ed in giudizio, il dipendente verrebbe certamente reintegrato dal giudice del lavoro.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha precisato che se l’azienda non ha elementi che smentiscano il lavoratore e/o che ne dimostrino un intento calunnioso nel presentare una denuncia od un esposto all’Autorità Giudiziaria, deve astenersi dal licenziarlo, non potendosi configurare come giusta causa la mera denuncia di fatti illeciti commessi in azienda ancor prima che essi siano oggetto di delibazione in sede giurisdizionale.
Pertanto il “dovere di omertà” non può essere riconosciuto implicitamente e non può assolutamente trovare cittadinanza nel nostro ordinamento.
Esso è ben diverso dal “dovere di fedeltà” di cui all’articolo 2105 Codice Civile.
Il dipendente può addirittura allegare alla denuncia o all’esposto documenti aziendali che attestino fatti di potenziale rilevanza penale accaduti presso l’azienda in cui lavora e che sostengano la sua tesi. Anche questo non costituisce lesione del dovere di fedeltà e non può portare al licenziamento.

L’Azienda può evitare questo tipo di responsabilità?
Certamente: gli articoli 6 e 7 del decreto 231/2001 prevedono la possibilità che l’Azienda vada esente da responsabilità se adotta una serie di misure organizzative, di vigilanza e controllo idonee a prevenire la commissione di reati da parte di singoli, del cui operato si è, altrimenti, responsabili.

Deve pertanto dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati del tipo commesso; di aver attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo; che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli; che non v’è stata omessa o insufficiente vigilanza dell’organo di controllo.

Al di là dei casi specifici, Signor Romano, riuscirebbe a spiegare, secondo lei,  dove passa il confine fra l’ omertà di chi vede e non parla e l’ «infedeltà» di chi vede situazioni potenzialmente pericolose (o che comunque tali le considera) e le denuncia?
Il problema non può essere liquidato come una questione squisitamente giuridica. In gioco ci sono piuttosto valutazioni di carattere etico. Perché la «fedeltà» aziendale, la difesa dell’ immagine della società per la quale si lavora, non può mai sconfinare nella complicità o nell’ omertà.

Il bene, la sicurezza, la salute dei dipendenti sono certamente ben più importanti del buon nome aziendale. E di fronte a un potenziale pericolo è meglio un eccesso di preoccupazione che non una sottovalutazione del problema.
È evidente che un allarme, anche se giustificato, non deve mai trasformarsi in allarmismo.

È pacifico che certe denunce prima che sui giornali dovrebbero essere presentate direttamente all’ azienda, ma se poi la stessa azienda non prende i provvedimenti necessari per rimuovere i potenziali pericoli, è giusto che la denuncia diventi pubblica, anche a costo di mettere in discussione il cosiddetto buon nome della ditta. Nessuno dovrebbe rischiare il posto di lavoro per questo e tanto meno un Security o un Safety Manager che, proprio per il ruolo che svolge, è chiamato a tutelare i suoi colleghi e l’Azienda. Sul banco degli imputati, semmai, dovrebbe salire chi sa e fa finta di nulla.

Per la versione integrale, cliccare qui.

a cura di Monica Bertolo

 

Condividi questo articolo su:

Fiere ed eventi

S NewsLetter

Rimani sempre aggiornato sulle ultime novità della sicurezza.

Ho letto e compreso la vostra privacy policy.