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Eliminati alcuni vincoli per l’installazione di sistemi di videosorveglianza

Eliminati alcuni vincoli per l'installazione di sistemi di videosorveglianza

Roma. Con la nota n. 7162 del 16 aprile 2012, il Ministero del Lavoro è intervenuto per semplificare l’installazione dei sistemi di controllo a distanza, soprattutto in quegli esercizi commerciali (ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante) dove non ci sono rappresentanze sindacali.

 

La procedura di istallazione richiedeva che il personale ispettivo delle DPL, prima di procedere al rilascio dell’autorizzazione, procedesse con un accertamento tecnico dello stato dei luoghi (planimetria dei locali, numero impianti da installare ecc..).
Il Ministero ha riconosciuto sufficiente la richiesta espressa del datore di lavoro che costituisce una presunzione di ammissibilità della richiesta. Pertanto, per il rilascio dell'autorizzazione, d’ora in poi, sarà sufficiente la sola documentazione tecnica prodotta.

 

Il personale ispettivo sarà indirizzato verso attività maggiormente finalizzate alla lotta al sommerso o alla verifica del controllo delle norme sulla sicurezza, piuttosto che al sopralluogo preventivo nei suddetti locali.

 

Si riportano, infine, gli elementi condizionanti, maggiormente ricorrenti, da inserire nel provvedimento autorizzativo:

 

1) dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003. n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la Proiezione dei dati personali, in particolare il Provvedimento dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010):

 

2) dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;

 

3) prima della messa in funzione dell'impianto l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all'attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed alle modalità di funzionamento e dovrà informare i clienti con appositi cartelli;

 

4) l'impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (limitando l'angolo delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate), l'eventuale ripresa di dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;

 

5) all'impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiatura al sistema da installare, se non in conformità al dettato dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e previa relativa comunicazione alla DTL;

 

6) le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari;

 

7) in occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi di verificazione di atti criminosi o di eventi dannosi), la ditta dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati.

 

8) i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.

 

di Alessio Olivo

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