IMQ : dalla registrazione alla certificazione
La rubrica di approfondimento de I VENERDI' DI S NEWS presenta, questa settimana, l'interessante intervista risultato dell'incontro di Monica Bertolo con Giorgio Belussi, Product Manager Area Coordinamento Tecnico, Michele Messina, Progettista e Consulente della Sicurezza anticrimine, antincendio e sul lavoro, Roberto Dalla Torre, Account Manager Sistemi di Sicurezza e Antincendio, di IMQ.
Buona lettura!
la Redazione
IMQ : dalla registrazione alla certificazione
Motivo dell’interessante incontro è stato l’aggiornamento del regolamento per la “Registrazione” delle ditte installatrici di sistemi di sicurezza, sostituito con quello di “Certificazione” che entrerà in vigore nel 2014, nell’ottica di dare maggior valore alla qualificazione delle aziende installatrici di impianti di allarme antintrusione.
Ne è scaturito un costruttivo dibattito ed un utile contributo al settore, da parte dei tre esperti, membri del Comitato di indirizzo strategico preposto alle attività di certificazione per la sicurezza, operante fin dagli anni ottanta presso IMQ, ai quali abbiamo posto alcune domande.
Qual è la posizione delle Associazioni delle ditte installatrici facenti parte del suddetto Comitato nei confronti del nuovo regolamento?
Belussi: La Commissione Tecnica IMQ, di cui fanno parte oltre alle Associazioni di categoria anche i rappresentanti dei vari Ministeri, ha approvato la modifica al “Regolamento” resasi necessaria poiché nel 2012 è stata pubblicata la nuova Norma CEI 79/3 sugli impianti di allarme intrusione e rapina che ha recepito i contenuti delle due nuove norme europee EN 50131-1 e TS 50131-7. Inoltre, in questa nuova versione sono stati inseriti i requisiti contenuti nell’allegato K della norma 79-3, relativo alle competenze dei soggetti che operano a vario titolo nell’ambito della fornitura di servizi per impianti di allarme intrusione e rapina. Il Regolamento verrà pubblicato a Gennaio 2014.
Evidenziamo che il nuovo Regolamento IMQ è allineato con i requisiti che verranno pubblicati nella norma europea per i fornitori di servizi in questo settore.
Messina: In sede Europea è in corso di elaborazione, presso un apposito Comitato congiunto (TC 4), costituito dagli organismi CEN e CENELEC, una normativa che ha appunto l’obiettivo di stabilire uno standard unificato per la certificazione delle aziende installatrici e manutentrici degli impianti di sicurezza. Infatti, al momento, le predette aziende vengono qualificate, nella maggior parte dei paesi dell’Unione Europea, ancora secondo propri criteri e normative volontarie prevalentemente di matrice assicurativa.
Belussi: Abbiamo quindi cercato di dare al nuovo Regolamento IMQ per la Certificazione delle Aziende una struttura finale tale che fosse perfettamente in linea con ciò che si sta definendo in sede Europea.
Messina: Aggiungerei inoltre che l’attività che si sta compiendo a livello europeo è stata promossa, in particolar modo, dalla Germania che, preoccupata dell’apertura verso i paesi dell’Est, ha ritenuto necessario evitare un abbassamento della qualità nel settore impiantistico della sicurezza. L’Italia partecipa alla suddetta attività di normazione svolta in seno al TC 4 CEN/CENELEC con due propri specialisti, rispettivamente, nominati dai settori degli impianti di sicurezza anticrimine e degli impianti antincendio, perché tale attività normativa li riguarda entrambi.
Quali sono gli aspetti negativi che hanno portato all’aggiornamento della norma?
Dalla Torre: La precedente edizione della norma CEI 79-3 non era allineata con i requisiti delle normative europee delle serie EN 50131; infatti la norma considerava tre livelli di sicurezza, come peraltro la norma CEI 79-2 (non più in vigore) relativa alle apparecchiature, mentre le norme europee sono sviluppate su quattro gradi di sicurezza. Il Comitato Tecnico 79 del CEI ha ritenuto necessaria la pubblicazione di una norma italiana in quanto la guida europea TS 50131-7, non forniva tutti gli elementi per la determinazione del grado di sicurezza dell’impianto, ma si limitava a fornire delle linee guida.
E quali sono le conseguenze che un installatore non in regola con i requisiti richiesti dalla norma si trova ad affrontare nel caso di un sinistro?
Messina: Un concetto al quale bisogna dedicare una certa attenzione è quello del rispettodella legalità tecnica, infatti, manca ancora nel mercato nazionale un adeguato livello di cultura e di conoscenza sia delle norme tecniche sia delle leggi sulla responsabilità civile e penale.
Purtroppo, per una serie di ragioni, tra le quali vi è anche il perdurante stato di crisi del paese, gli installatori non riescono ad applicare correttamente e compiutamente le norme di buona tecnica che lo stesso comparto si è dato, anche a causa della concorrenza di piccole aziende di pochi scrupoli che attuano un continuo ribasso dei prezzi a discapito della qualità e della stessa sicurezza del cliente.
I committenti, dal canto loro, troppo spesso trascurano di richiedere ad un esperto professionista della sicurezza il progetto dell’impianto, che deve essere sempre redatto, in conformità all’art. 5 del Decreto Ministero dell’Industria n. 37 del 22/01/2008, ed essere basato sugli esiti di un’accurata analisi dei rischi.
Non si preoccupano di verificare se vengono seguite o meno le norme di buona tecnica per quella determinata installazione, presupposto indispensabile per osservare compiutamente la regola d’arte, (ex Legge 186/1968) e soprattutto, non sempre la scelta del fornitore è fatta valutando, con la dovuta attenzione, i requisiti organizzativi, di qualità e di competenza professionale; requisiti che le aziende installatrici di impianti di allarme intrusione e rapina e quelle antincendio “Certificate” ed inserite nello speciale elenco IMQ dimostrano di possedere, anche a seguito degli accurati periodici controlli che l’Istituto attua nei loro confronti.
Gli installatori non si rendono conto delle conseguenze cui potrebbero andare incontro qualora si verificasse un evento dannoso, furto o incendio che sia, ed a seguito di una perizia si riscontrasse che la causa del danno è da imputarsi all’installazione non conforme alla regola d’arte e quindi al non rispetto della norma di riferimento. In tali caso, si potrebbero profilare responsabilità civili ed anche penali, come nel caso dei danni da incendio, di rilevante gravità.
Bisogna inoltre considerare gli aspetti della sicurezza relativi alla persona: il Decreto Legislativo 81 del 9/04/2008 e s.m.i. che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, tiene conto anche dei rischi di origine criminosa che possono nuocere alla salute dei lavoratori; pertanto, nel momento in cui l’azienda installa un impianto di allarme intrusione e rapina presso un’unità produttiva del committente, senza un progetto firmato da un professionista o da un tecnico abilitato (ex art. 5 del DM 37/2008), senza la necessaria documentazione tecnica, e soprattutto senza aver rilasciato una corretta “dichiarazione di conformità” ed il danno è stato causato dall’impianto costruito senza i dovuti criteri di qualità e sicurezza e quindi non conforme alla regola d’arte, lo stesso installatore è soggetto anche alle pesanti sanzioni penali ed amministrative previste dall’art. 24 del succitato decreto legislativo 81/2008.
Specifici corsi di formazione, del tipo di quelli organizzati e tenuti nel corso degli ultimi due anni dal CEI, possono aiutare gli installatori a risolvere le problematiche sopra illustrate e permettere loro di acquisire una maggiore conoscenza della normativa di riferimento, ma allo stesso tempo, di essere consapevoli dei rischi che si possono correre quando si opera al di fuori della legalità tecnica.
Qual è la funzione di IMQ nei confronti dell’azienda? E quali sono i vantaggi che si ricavano dal momento in cui ci si adegua al regolamento previsto dalle norme?
Belussi: La certificazione di cui stiamo parlando è di carattere volontario, mentre il rispetto delle norme è il mezzo più facile al quale un soggetto può ricorrere per dimostrare la conformità del prodotto o dell’impianto (ricordiamo che la dichiarazione di conformità è obbligatoria). IMQ si interessa di verificare se effettivamente l’azienda risponde ai requisiti richiesti dal “Regolamento” di certificazione, sia dal punto di vista dell’organizzazioneaziendale, sia dal punto di vista dell’esecuzione dell’impianto.
Messina: Uno dei vantaggi principali è caratterizzato sicuramente dalla crescita professionale dell’azienda e dei suoi tecnici. Essere registrati IMQ significa imparare a realizzare correttamente gli impianti ed essere tranquilli nel rilasciare il certificato IMQ, unitamente alla “Dichiarazione di conformità” (ex art. 7 del DM 37/2008), ai propri clienti; inoltre, può costituire un vantaggio anche in situazioni di concorrenza nel mercato poiché l’azienda installatrice si presenta qualificata sotto tutti i punti di vista, offrendo ai committenti le migliori garanzie.
Tra i vantaggi, ricordiamo inoltre che, nelle gare di appalto sia pubbliche sia private, spesso gli appaltatori in gara ricevono dei punteggi e grazie alla “Certificazione IMQ” tali punteggi possono essere aumentati con il risultato di trovarsi avvantaggiati rispetto alle altre ditte partecipanti.
E nel caso fossero effettuati controlli all’interno di un’azienda in cui gli impianti sono stati realizzati da un installatore non adeguatamente preparato? Quali soluzioni offre IMQ?
Messina: Contrariamente a quanto avviene nel comparto antincendio, dove almeno per le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco (ex DPR 151/2011), agli installatori di impianti antincendio viene richiesta espressamente la “dichiarazione di conformità” alla norma di riferimento poi controllata in fase di rilascio dell’autorizzazione dagli stessi VV.F., nel settore dell’impiantistica di allarme intrusione e rapina è il committente che deve richiedere il rilascio della suddetta dichiarazione di conformità alla ditta installatrice e non viene effettuato alcun controllo.
Alcune volte sono gli ispettori tecnici delle compagnie di assicurazione a verificare in fase assuntiva le misure di prevenzione ed a chiedere la verifica dei necessari documenti tecnici di conformità degli impianti ma, purtroppo, in tempi di crisi, questa pratica è attuata sempre più raramente a causa della forte concorrenza esistente anche in questo mercato.
Pertanto, solo a seguito di sinistro, vengono effettuate adeguate verifiche tecniche, nel corso della consueta perizia che riguarda anche l’impiantistica di sicurezza. Sarà quindi il perito incaricato dalla compagnia a dover ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e, qualora la causa sia da attribuirsi ad errori riscontrati nella modalità di protezione seguita dall’installatore o a difetti nell’impianto, si procederà a ricercare le responsabilità e ad avviare, in sede giudiziaria, le conseguenti azioni di rivalsa nei confronti dei responsabili (committente, progettista, installatore, collaudatore, ecc.).
Dalla Torre: IMQ certifica le ditte installatrici, che ne fanno richiesta, attraverso le verifiche sopra descritte.
Sul sito www.imq.it i committenti trovano l’elenco delle aziende certificate che possono installare un impianto conforme alle norme e rilasciare il certificato IMQ per lo stesso. Negli incontri che ho tenuto con alcuni installatori ho cercato di far capire loro che l’impianto, fondamentalmente, deve essere progettato e costruito in conformità alla norma di riferimento ma, soprattutto, che deve essere installato secondo il grado di rischio valutato, che è intrinseco al luogo da proteggere.
La nuova norma CEI 79-3 prevede la possibilità di installare l’impianto su quattro livelli crescenti di sicurezza, in funzione del livello di rischio rilevato a seguito dell’analisi suindicata.
Inoltre, anche le apparecchiature utilizzate nell’impianto hanno caratteristiche di sicurezza differenti secondo le esigenze di protezione del sito e possono essere certificate su quattro gradi di crescenti di sicurezza (previsti dalle singole norme di prodotto).
É sempre opportuno che l’installatore di impianti di allarme intrusione e rapina, esegua la valutazione del rischio di origine criminosa, del resto è un operatore della sicurezza anticrimine, e pertanto, deve conoscere i concetti che stanno alla base di tale delicata materia.
La formazione è molto importante all’interno di questo settore. In Francia, ad esempio, damoltissimi anni opera un analogo sistema di certificazione delle ditte installatrici di impianti di sicurezza: per certificare gli installatori, vengono infatti organizzati dei corsi cui è obbligatorio partecipare e, nel corso dell’esame, gli installatori devono mettere in pratica le loro conoscenze, abilità e competenze ed eseguire delle vere e proprie installazioni in specifici contesti di rischio.
Questo permette di capire agli esaminatori se i candidati posseggono i necessari requisiti per operare nel mercato con le dovute competenze professionali.
Messina: Nell’impostazione dei corsi di formazione che abbiamo organizzato e tenuto presso il CEI, ed ai quali partecipano in ogni sessione una trentina di installatori, nell’introduzione vengono trattati i principali aspetti giuridici legati alla responsabilità civile e penale, alla sicurezza ed alla qualità del prodotto, agli obblighi contrattuali, al rispetto della regola d’arte ed infine del codice della privacy quando si tratta di impianti di videosorveglianza.
Devo dire che la conoscenza dei predetti argomenti è piuttosto scarsa, e non vi è quasi mai, tra i partecipanti, consapevolezza delle effettive conseguenze nel caso venissero accertate responsabilità in capo all’installatore. Tuttavia, posso dire che le premesse per un cambiamento di mentalità ci sono, soprattutto in un momento di riflessione come questo, perché la crisi deve servire anche a far comprendere a questa importante categoria di imprenditori che operare con competenza – cioè saper essere anche il consulente di sicurezza del cliente – e nella piena legalità, porta sicuramente ad una elevazione delle qualità professionali, che è l’unico vero biglietto da visita che il committente richiede ed apprezza.
a cura di Monica Bertolo