Le Nuove Regole Anticorruzione per le Società Controllate e Partecipate da PP.AA.
Le nuove regole anticorruzione, ed i relativi principali profili, sono il tema dei due articoli che oggi presentiamo, a cura di Claudio Pantaleo e di Domenico Vozza.
Il tema, di estrema ed attuale importanza, viene sviluppato dai due esperti in materia al fine di sintetizzare, e nello stesso tempo spiegare, i contenuti principali delle Linee Guida Anticorruzione nelle società pubbliche, annunciate di recente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Buona lettura!
a cura di Monica Bertolo
CHI E' IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE?
E’ un tema attualissimo e sul quale vale la pena investire in termini di diffusione della cultura normativa e aziendale … altrimenti si rischia di fare un buco nell’acqua !!!
Uno dei punti fondamentali riguarda l'individuazione del “Responsabile della prevenzione della corruzione“, che ha un ruolo importantissimo e dei compiti altrettanto importanti cui adempiere.
Tale Responsabile deve predisporre il piano di prevenzione, che non rappresenta un mero aspetto formale in seno alla società, ma è da questa adottato ad opera del Consiglio di Amministrazione, in modo tale da legittimare il “Responsabile della prevenzione della corruzione” stesso nell’esercizio di veri e propri poteri di vigilanza, sulla effettiva attuazione delle misure emanate. Una figura rafforzata altresì dalla procedura di revoca dell’incarico di Responsabile.
Ovviamente il “Responsabile della prevenzione della corruzione” sarà scelto tra i dirigenti “integerrimi” in servizio presso la società, al di fuori di eventuali conflitti d’interesse, e deve essere nominato dall'Organo di Indirizzo Societario (CDA).
La sfida sarà proprio l’individuazione di questa nuova figura del “Responsabile della prevenzione della corruzione”, considerata la vasta gamma di funzioni che, per legge, egli dovrà assicurare nell’esercizio delle sue azioni quotidiane.
Oltre all'individuazione di questo professionista integerrimo, l’altro importante requisito riguarda la qualificazione professionale del dirigente preposto.
Sicuramente, occorrerà prevedere dei corsi di “alta formazione” e degli affiancamenti consulenziali, effettuati da figure analoghe già preparate allo scopo, che, partendo dalle metodologie di valutazione dei rischi nella commissione di illeciti, si estenda poi all’esatta individuazione delle contromisure preventive da adottare, fino a giungere all’analisi della condotta eventualmente rilevata, qualificandola quale pericolo di corruzione.
A titolo esemplificativo e come riferimento di base, tutte le società che sono sottoposte ad un controllo da parte delle Amministrazioni Centrali o Periferiche devono aderire a queste direttive e quindi nominare il “Responsabile della prevenzione della corruzione”.
di Claudio Pantaleo, Senior Security Manager (Certificato KCB Italia n. 175/12),
Certificato CSO, MDL e Comitato Scientifico S News
LE NUOVE REGOLE ANTICORRUZIONE PER LE SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE DA PP.AA. : IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
Poco più di una settimana fa, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e l’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno annunciato le nuove misure di contrasto alla corruzione nelle società pubbliche.
Si tratta di Linee Guida volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e gli enti pubblici economici1 nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla Legge 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione), con implicazioni anche di carattere organizzativo.
Uno dei principali obiettivi strategici delle nuove disposizioni, in campo dalla seconda metà di aprile, riguarderà, essenzialmente, l’individuazione delle aree a rischio, “mappando” i settori della società dove maggiore risulta essere il rischio di corruzione. Completeranno il quadro d’azione la nomina del responsabile del piano anticorruzione e il sistema di segnalazioni riguardanti le violazioni delle regole.
Ma vediamo più da vicino quali sono le implicazioni a carattere organizzativo e operativo che le società interessate dovranno attuare.
In primis, muovendo da una metodologia nota alla cultura d’impresa con il termine di Risk Assessment Impact, il nuovo impianto normativo impone a tutte le società, controllate o partecipate, laddove ancora sprovviste, l’adozione di modelli di prevenzione dei rischi previsto dal d.lgs 231/2001, affiancato dal piano triennale di prevenzione della corruzione. La motivazione di questo doppio livello di prevenzione sta proprio nelle finalità; infatti, mentre le norme contenute nel d.lgs 231 del 2001 sono finalizzate alla prevenzione di reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società, per la Legge 190 del 2012 il concetto di corruzione è molto più ampio e teso a perseguire anche finalità di prevenire le condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno dell’ente e cioè della società controllata.
Proprio il concetto di corruzione preso a riferimento dalla Linee Guida è, senza ombra di dubbio, più ampio della sfera penalistica ricadente sotto le fattispecie di cui all’art. 318, 319 e 319 ter del codice penale, andando a ricomprendere l’intera gamma dei reati contro la Pubblica Amministrazione oltre che quei comportamenti riprovevoli posti in essere dai funzionari pubblici laddove l’interesse privato condiziona impropriamente e fortemente l’azione dell’amministrazione.
Ed è per tale motivo che, anche al fine di dare attuazione concreta ad un sistema anticorruzione efficace, il piano di prevenzione deve, necessariamente, contenere le seguenti sezioni:
– l’individuazione e la gestione dei rischi di corruzione;
– il sistema dei controlli;
– il codice di comportamento (da integrare con quello eventualmente già esistente e di derivazione Modello 231);
– la trasperenza;
– l’inconferibilità e le incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
– l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
– la formazione;
– la tutela dei dipendenti che segnala illeciti;
– la rotazione o misure alternative;
– il monitoraggio.
A questa gamma di misure, comune a tutti gli enti sinora enunciati, per le sole società controllate, attraverso le opportune modifiche statutarie, vi è l’obbligo di istituire la figura del “Responsabile della prevenzione della corruzione”
Ma chi si identifica in questa nuova e fondamentale figura?
Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha un importantissimo compito a cui adempiere: la predisposizione del piano di prevenzione, seguendo le linee sopra indicate; il piano che non rappresenta un mero aspetto formale in seno alla società ma è da questa adottato ad opera del Consiglio di Amministrazione in modo tale da legittimare il Responsabile nell’esercizio di veri e propri poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure emanate.
Una figura rafforzata altresì dalla procedura di revoca dell’incarico di Responsabile che, necessariamente, deve fondarsi su atto motivato e comunicato all’Autorità anticorruzione al fine di eventuale richiesta di riesame dell’Autorità stessa qualora si rilevi che la revoca sia correlata alle attività proprie svolte dal responsabile.
Il Responsabile, scelto tra i dirigenti “integerrimi” in servizio presso la società, al di fuori di eventuali conflitti d’interesse e, per quanto possibile, non appartenenti a settori a maggior rischio corruttivo, deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione che, conferendogli l’incarico, gli attribuisce “funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento del ruolo” quale previsto dalla citata Legge 190.
La sfida più grande sarà proprio l’individuazione di questa nuova figura del Responsabile, considerata la vasta gamma di funzioni che, per legge, egli dovrà assicurare nell’esercizio delle sue quotidiane azioni. Al di là dell’integerrimo, l’altro importante requisito dovrà riguardare la qualificazione professionale del dirigente preposto. Sicuramente, occorrerà prevedere dei corsi di “alta formazione” che, partendo dalle metodologie di valutazione dei rischi nella commissione di illeciti, si estenda poi all’esatta individuazione delle contromisure preventive da adottare, fino a giungere all’analisi della condotta eventualmente rilevata qualificandola quale pericolo di corruzione.
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (c.d. Modello 231), integrato dal Piano di prevenzione della corruzione e dalla nomina del Responsabile, rappresentano quelli che, il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), nell’argomentare sulle Linee guida, ha definito “anticorpi sani per la P.A.”, in linea, aggiungerei, con la filosofia che è a base dell’azione delle strutture o degli organismi di Security e di Controllo Interno (Audit).
di Domenico Vozza, Consulting & Investigation Agency
www.consultingagency.it
1Le nuove regole avranno immediato effetto, subito dopo la consultazione online del testo, tuttora in corso e fino alla metà di aprile, per le seguenti principali società: Anas, Rai, Expo 2015, Coni Servizi, Invitalia, Italia lavoro, Consap, Enav, Eur, Gse, Invimit, Istituto poligrafico dello Stato, Sogei, Sogin, Arcus, Ram, Istituto Luce-Cinecittà, Expo, Sogei, Sogesid, Soce, Studiare sviluppo, Fondo Italiano investimento. Per le controllate quotate, si dovrà attendere l’esito del confronto con la Consob; le principali sono: Enel, Eni, Finmeccanica, STMicroelectronics, Terna, ….
Nella foto, da sinistra : Claudio Pantaleo, Senior Security Manager (Certificato KCB Italia n. 175/12), Certificato CSO, MDL e Comitato Scientifico S News e Domenico Vozza, Consulting & Investigation Agency