Normativa di travel security: best practice
A livello di best practice, la Security rientra nel più ampio ambito del dovere di protezione, sebbene recenti iniziative intraprese a livello internazionale ne stiano definendo specificità e relativi obblighi in capo a ciascuna organizzazione.
È da segnalare, in particolare, l’approvazione di uno standard per la gestione dei c.d. ‘rischi travel’ (ISO 31030 Risk Management – Managing travel risks) diretto a fornire un supporto utile alle organizzazioni nella definizione di un modello di gestione efficace ed organico. Tale progetto si innesta, peraltro, nel solco tracciato dalla British Standard Institution, che già nel 2016 aveva pubblicato una specifica tecnica sulla gestione dei viaggi di lavoro sotto il profilo sanitario e di sicurezza (PAS 3001:2016 – Travelling for work. Responsibilities of an organization for health, Safety and Security. Code of practice).
Mentre la ISO 31030 rappresenta la best practice organizzativa essenziale, resta imprescindibile la scelta delle migliori fonti di informazione propedeutiche ad una corretta valutazione del rischio di travel security.
Le responsabilità del datore di lavoro e il sito internet ‘viaggiare sicuri’
Un datore di lavoro dovrebbe essere interessato al ricorso a misure di mitigazione del rischio commisurate alle caratteristiche quali-quantitative della propria presenza aziendale all’estero.
In quest’ottica è raccomandabile evitare di porre eccessivo affidamento sul valore probatorio del sito internet “viaggiare sicuri”, che rappresenta perlopiù una fonte di informazioni orientative per un viaggiatore, non di certo uno strumento ad efficacia scriminante per il datore di lavoro, che mantiene la responsabilità finale di ogni propria scelta in relazione alle misure di sicurezza intraprese.
Infatti, l’adozione di misure di sicurezza sulla base acritica delle informazioni ottenute da “viaggiare sicuri” è stata in passato criticata dalla giurisprudenza che ha precisato come l’art. 19-bis della legge 17.4.2015 nr. 43 preveda che: “Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all’estero ricadono nell’esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi. Appare pertanto evidente che le informazioni tratte dal sito ‘viaggiare sicuri’ possono essere utilizzate per orientare le scelte dei viaggiatori e non, invece, che per trarre informazioni attendibili sulla sicurezza di un Paese” (Tribunale Milano, 16 Giugno 2015. Est. Martina Flamini).
Sullo stesso tema e dello stesso autore si evidenziano gli articoli:
Normativa di travel security: fondamenti
Normativa di travel security: strumenti di risk management