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Normativa di travel security: la fattispecie del distacco all’estero

Angelo Russo - EY (Ernst & Young)

Il distacco di personale rappresenta una fattispecie contrattuale in grado di influire sulla tutela prevenzionistica del distaccato, e per tali motivi necessita di una particolare attenzione nel curarne i principali aspetti operativi, in particolar modo all’estero, in modo da evitare una possibile imputazione di responsabilità a carico del distaccante in ossequio al principio della conoscibilità del pericolo.

Il distacco di lavoratori trova la propria disciplina all’art. 30 del D. Lgs. n. 276/ 2003 nel caso in cui “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

Il Legislatore non ha trascurato di disciplinare la fattispecie del distacco, con riguardo all’ambito prevenzionistico, che viene ripreso dall’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) secondo cui “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.

In altre parole, sul distaccante sembrerebbe gravare l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento dei compiti oggetto del distacco, mentre il distaccatario ha l’onere di ottemperare a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa la sorveglianza sanitaria[1].

Recente sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la condanna del distaccante per l’infortunio di un proprio dipendente a cui era stato comandato di eseguire le proprie mansioni presso il distaccante senza avere prima valutato adeguatamente i rischi connessi a tale attività, evidenziando, a carico del distaccante, come “avesse omesso di esaminare la documentazione relativa alla sicurezza del lavoro dell’impresa appaltatrice e non avesse esercitato controlli e verifiche”[2].

Non diversamente da quanto previsto per il distacco in territorio italiano, il distaccante dovrà formare e informare il lavoratore sui rischi a cui sarà soggetto presso la nuova sede di lavoro all’estero.

Ciò implica per il datore di lavoro italiano l’obbligo di garantire al distaccato la medesima tutela prevista in Italia, sebbene vada comunque tenuto in considerazione il principio di territorialità, che comporta l’applicazione della legislazione vigente nel territorio in cui il lavoratore è inviato; nessun problema si pone se il Paese ospitante ha adottato una normativa più stringente di quella italiana, viceversa qualora il grado di tutela sia inferiore il lavoratore non dovrebbe essere inviato, salvo il distaccante colmi autonomamente il deficit di tutela.

Se ne desume la responsabilità del distaccante con riguardo all’obbligazione di sicurezza della Legge italiana[3] e la necessaria conoscenza da parte del distaccante della normativa prevenzionistica straniera, distinguendo tra Paesi UE ed extra UE.

All’interno dell’Unione europea si può ragionevolmente ritenere che gli standards di sicurezza siano conformi, data l’attività di omologazione portata avanti dall’UE (direttive 89/391 e 96/71), sebbene ciò non esima il distaccante da una preliminare verifica, analisi e valutazione dei rischi Paese.  Nel caso di Stati che dispongano di una adeguata normativa di sicurezza, sebbene differente in alcune fattispecie da quella italiana, si procederà alla disamina della normativa vigente nel Paese in cui si andrà ad operare, anche tramite la richiesta al distaccatario di trasmettere alla distaccante i suoi standards normativi, verificando quindi le differenze e i casi in cui le normative straniere siano più o meno severe a confronto di quelle italiane.

Nei Paesi non comunitari il livello di protezione può essere estremamente variegato.

In alcuni Stati non vi è una normativa di riferimento abbastanza dettagliata o efficace: in tali situazioni solitamente si seguono le cosiddette “best practice”, nella misura in cui sono conformi con la normativa italiana.

Per soddisfare questo requisito assume rilievo la costituzione, da un lato di un flusso di informazioni costanti tra distaccante e distaccatario, dall’altro di una rete diretta di contatti tra esperti di sicurezza sul lavoro e distaccati, in modo da aggiornare questi ultimi su eventuali modifiche dell’ambiente che possano comportare una variazione dei rischi nei luoghi di lavoro esteri.

Travel Security - distacco all'estero

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Angelo Russo

Ricopre il ruolo di Senior Consultant del dipartimento Forensic & Integrity Services di EY (Ernst & Young).
Dal 2017 opera come team member per lo svolgimento di audit in ambito di Anti Bribery & Anti Corruption, Security e AML presso primarie società italiane e internazionali.
Ha ricoperto incarichi di docenza a contratto presso master e corsi di perfezionamento presso la Link Campus University e la LUISS Guido Carli
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[1]Cfr Interpello alla Commissione per gli Interpelli del 18/05/2016 n. 8

[2] Cass. pen., n. 36268/2014

[3] sul datore di lavoro grava l’onere di verificare che i livelli di tutela del Paese ospitante siano conformi agli standards italiani per evitare ogni responsabilità (Cass. pen n. 2626/2014).

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