Gli ultimi anni hanno visto interessanti iniziative che impattano sul dovere di protezione e sull’intera disciplina che attiene alla sicurezza dei lavoratori.
Nell’anno 2015 sono stati emanati due provvedimenti legislativi che contengono disposizioni di estrema importanza in merito agli obblighi che ricadono sul Datore di Lavoro relativamente alla protezione del Lavoratore all’estero.
Tali disposizioni, però, potrebbero essere sfuggite agli addetti ai lavori del settore dell’antinfortunistica, poiché sono state inserite all’interno di provvedimenti legislativi che non sono riferiti a tale settore.
Ciò nonostante esse hanno un fortissimo impatto sugli obblighi che ricadono in capo al Datore di Lavoro e devono essere conosciute e capite nella loro portata.
Nel 2016 la commissione consultiva presso il Ministero del Lavoro ha, con un’interpretazione autentica, chiarito, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che con l’allocuzione “tutti i rischi” il legislatore ha inteso proteggere i lavoratori anche dai rischi esterni all’attività lavorativa, ma che impattano sulla stessa come quelli relativi a guerre, atti di terrorismo, criminalità comune etc….
Stiamo parlando in particolare di:
A. Legge, 17 aprile 2015, n. 43 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale…” – Articolo 19 bis che tratta delle “Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori”.
B. Decreto Legislativo, 14 settembre 2015, n.151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità…” – Articolo 18 che tratta dell’ “Abrogazione autorizzazione al lavoro all’estero” e più in particolare delle “Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero”.
C. Interpello della Commissione degli Interpelli, 25 ottobre 2016, n. 11 recante: “art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree”.
Il primo provvedimento da prendere in considerazione è l’articolo 19 bis della Legge, 17 aprile 2015, n. 43.
Lo stesso stabilisce che: “Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione… rende pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l’incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri… indica altresì, anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all’estero ricadono nell’esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi”.
Tale ultimo comma va letto alla luce del principio di diritto richiamato dalla Corte di Cassazione con la sentenza, n. 8486 del 8 aprile 2013 e secondo cui “fa carico allo stesso imprenditore valutare se l’attività della sua azienda presenti rischi extra-lavorativi di fronte al cui prevedibile verificarsi insorga il suo obbligo di prevenzione”. Ne consegue che, proprio alla stregua dei dati di esperienza, il suddetto obbligo “avrà un contenuto non teorizzabile a priori”, ma ben individuabile nella realtà alla luce delle tecniche di sicurezza comunemente adottate (Cass. n. 5048/88)”.
Dalla lettura in combinato della legge e del principio di giurisprudenza traspare, con forte evidenza, la responsabilizzazione del Datore di Lavoro in merito alla prevenzione dei rischi, con particolare riferimento a quelli di security, connessi all’invio dei propri dipendenti all’estero.
Riporta infatti il sito internet Viaggiare Sicuri: “Negli ultimi anni lo scenario internazionale ha fatto registrare un progressivo mutamento. Nuovi fattori di rischio hanno fatto la loro comparsa su scala globale dando origine a minacce molteplici e difficilmente prevedibili. Oggi, più che in passato, appare dunque necessario verificare e comprendere preventivamente il contesto nel quale ogni cittadino verrà a trovarsi nel corso della sua permanenza all’estero, utilizzando le fonti d’informazione disponibili e, soprattutto, quelle messe a disposizione dalla Farnesina, frutto di un qualificato lavoro di analisi volto a favorire scelte di viaggio consapevoli e responsabili.
Tra le fattispecie di rischio che possono coinvolgere i cittadini italiani fuori dai confini nazionali, la più pericolosa oggi è certamente quella della crescente aggressività di nuovi gruppi terroristici che compiono attentati o sequestri di persona anche in aree considerate sinora sicure. Le azioni delle formazioni terroristiche non colpiscono solo obiettivi istituzionali ma anche i c.d. “soft target” (come eventi sportivi, teatri, ristoranti, hotel, club, scuole, centri commerciali e installazioni turistiche, oltre che mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri) in particolare quelli con elevata presenza di cittadini stranieri.
Questi attacchi, seppur effettuati in maggior misura in Paesi e aree in situazioni belliche o notevole criticità come Siria, Libia, Iraq o Afghanistan, non hanno tuttavia risparmiato capitali europee e di altri Paesi. Anche a fronte dell’intenso lavoro di monitoraggio e analisi degli organi preposti è molto difficile prevedere tali eventi, come dimostrano recenti tragici episodi. E’ in ogni caso opportuno che prima di ogni spostamento all’estero i connazionali tengano conto delle indicazioni messe a loro disposizione, valutando attentamente la situazione del Paese che intendono visitare.
Una volta assunta responsabilmente la decisione di intraprendere un viaggio, si raccomanda ai connazionali di mantenere comunque un atteggiamento vigile e un comportamento adeguato alle località visitate, soprattutto laddove la situazione è precaria Si suggerisce di comunicare gli spostamenti attraverso il sito www.dovesiamonelmondo.it del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale”.
Si segnala in merito all’interpretazione della portata dell’art. 19 bis, una prima pronuncia giurisprudenziale da parte del Tribunale di Milano, il quale, con l’ordinanza del 16 giugno 2015 della Sezione I, civile si pronuncia sulla questione della valenza delle informazioni tratte dal sito Viaggiare Sicuri e rileva che: “Appare pertanto evidente che le informazioni tratte dal sito “VIAGGIARE SICURI” possono essere utilizzate per orientare le scelte dei viaggiatori e non, invece, per trarre informazioni attendibili sulla sicurezza di un Paese”.
Tale pronuncia è peraltro conforme a quanto specificato sul sito stesso del Ministero ove si può leggere che esso “mette a disposizione del cittadino informazioni di carattere generale sui Paesi stranieri, ivi comprese quelle relative alle condizioni ed agli eventuali rischi per l’incolumità di coloro che intraprendono viaggi all’estero, avvalendosi di fonti ritenute attendibili, per consentire scelte consapevoli e responsabili. Tali condizioni possono, tuttavia, variare nel tempo, in relazione al mutamento di vari fattori – anche di carattere naturale – non sempre prevedibili, rendendo i dati pubblicati (che rimangono, comunque, solo orientativi) suscettibili di continui aggiornamenti e modifiche. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non è, di conseguenza, responsabile per eventuali danni a persone o cose che possano derivare, direttamente o indirettamente, da informazioni pubblicate sul relativo sito. Le responsabilità derivanti dalla scelta di intraprendere un viaggio sono peraltro indicate nell’art. 19 bis comma 3 della Legge n. 43 del 17 aprile 2015, che ha convertito in legge il Decreto Legge 18 febbraio 2015 n. 7”.
Da tutto ciò, come rilevato più sopra, si evidenzia, pertanto, l’obbligo per il Datore di Lavoro di approfondire la valutazione dei rischi presenti nei vari Paesi tenendo in considerazione anche quanto riportato sul sito della Farnesina, ma non basandosi certamente solo su di esso. Ciò ai sensi di quanto sancito dall’art. 28 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, il quale impone la valutazione specifica di: “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”.
Tale dovere del Datore di Lavoro risulta ora esplicitato ed espressamente confermato da quanto stabilito nel Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che è relativo a: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”. Il Decreto, all’art. 18, stabilisce che “il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero prevede:
• Un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;
• Il tipo di sistemazione logistica;
• Idonee misure in materia di sicurezza”.
Non pare più prescindibile pertanto, anche alla luce dei recenti interventi della magistratura inquirente nei confronti del Datore di Lavoro e in relazione ad episodi occorsi a lavoratori all’estero a seguito dell’attività criminale di terzi, che il Datore di Lavoro proceda in modo sistematico a una valutazione e mitigazione dei rischi connessi al lavoro all’estero. Tale orientamento risulta ora essere confermato anche dalla Commissione per gli Interpelli di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 81 del 2008.
La stessa, nell’interpello n. 11 del 25 ottobre 2016 e relativo al personale navigante delle compagnie aeree, risponde al seguente quesito: “… se nell’obbligo giuridico in capo al datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi… sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security, in particolare in Paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura geo politica, atti criminali di terzi, belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolosi per l’integrità psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/ alloggiare quando comandati in servizio”.
A tale riguardo la Commissione ritiene che il Datore di Lavoro deve “valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta”.
Da tutto ciò appaiono chiaramente delineati gli obblighi del Datore di lavoro in merito alla protezione del lavoratore impiegato all’estero.
di Umberto Saccone,
Amministratore Unico della Port Authority Security
e Presidente di IFI Advisory