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Servizi di Sicurezza alla persona: il deciso monito di Assiv, per risolvere una difformità tutta italiana

Servizi di Sicurezza alla persona: il deciso monito di Assiv

S News incontra Maria Cristina Urbano, Presidente ASSIV.

Presidente Urbano, la questione inerente l’allargamento del perimetro di attività riservate alle Guardie Particolari Giurate, relativamente ai servizi di sicurezza alla persona, è molto sentita in Assiv. Qual è la vostra posizione, come Associazione?
Come Associazione riteniamo che i tempi siano maturi per arrivare, in breve, all’inclusione di questi servizi fra quelli riconosciuti di esclusiva pertinenza degli Istituti di Vigilanza Privata. Gli altri Paesi europei hanno già da tempo inserito questi servizi fra quelli offerti alla clientela, emanando specifiche norme regolamentari che ne condizionano i presupposti, le modalità di erogazione ed i livelli di formazione richiesti agli operatori.

Quale invece il complesso normativo italiano, a tal riguardo?
Il complesso normativo che regola le attività di Vigilanza Privata, pur avendo, nell’ultimo decennio, subito una profonda e radicale trasformazione, a seguito della nota sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 Dicembre 2007 (causa C-465/05), rimane incardinato nei principi dettati dal TULPS e dal Regolamento TULPS, che limitano le attività di Vigilanza Privata alla tutela dei beni di terzi, anche se questa tradizionale chiusura del nostro ordinamento a servizi di sicurezza non strettamente connessi alla protezione dei beni, in tempi recenti, ha ceduto, consentendo attività di sicurezza, tramite l’emanazione di leggi speciali, che hanno esteso l’ambito di azione delle Forze di Vigilanza Privata, o sussidiaria, a campi e situazioni precedentemente di esclusiva competenza pubblica (porti, aeroporti, stazioni, servizi antipirateria su navigli italiani in acque internazionali definite a rischio).
Sottolineo, inoltre, che vi è stata una apertura legislativa anche per attività riservate a personale non decretato, in possesso di determinati requisiti: per esempio, nei servizi di stewarding per le manifestazioni sportive e per il controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.

Esiste quindi un riferimento normativo di legittimazione alla sicurezza alla persona?
Assolutamente no. Per nessuna delle attività di cui sopra, innegabilmente riferite anche alla sicurezza delle persone, esiste un riferimento normativo di legittimazione alla sicurezza alla persona. Ciò rappresenta un unicum esclusivamente italiano, dato che gli altri Paesi europei, seppure con declinazioni diverse, prevedono il servizio di sicurezza alla persona fra quelli abitualmente erogati dalle aziende che forniscono servizi di sicurezza.

Quali dunque le conseguenze?
La conseguenza, della mancanza di una specifica regolamentazione del settore, è che il servizio di tutela della persona, che il mercato, di regola molto qualificato, richiede, con sempre maggiore frequenza, anche alla luce della mutata percezione che il cittadino ha delle condizioni di ordine pubblico e del conseguente bisogno di sicurezza sentito a qualsiasi livello, viene oggi svolto in piccola parte da Guardie Giurate che formalmente tutelano i beni delle persone, realmente oggetto di protezione, e per la maggior parte da personale in alcun modo controllato, che riveste i ruoli più disparati, spesso senza avere alcuna specifica preparazione in proposito.

Di contro le Guardie Giurate hanno specificità e requisiti di alto livello, e devono essere in possesso di Decreto, emanato dal Prefetto, dopo istruttoria da parte della Questura competente, oltre ad essere dipendenti, se svolgono servizi perterzi, da Istituti di Vigilanza Privata, a loro volta in possesso di valida licenza di polizia rilasciata dal Prefetto, e adesso sottoposti alla rigorosa disciplina di cui al D.M. 269/2010 (certificazione obbligatoria della presenza dei requisiti minimi di qualità, emessa da Enti di certificazione accreditati presso il Ministero dell’Interno a loro volta sottoposti alla verifica di quest’ultimo).

Una difformità tutta italiana?
Certo. L’impossibilità di svolgere da parte delle Guardie Giurate e degli Istituti di Vigilanza Privata l’attività a tutela della persona rappresenta, ripeto con fermezza e chiarezza, rappresenta un unicum all’interno del panorama europeo, dove pressoché in tutti gli Stati, seppur con declinazioni diverse, è presente il servizio di close protection.

Cosa, quindi, dovrebbe essere fatto, secondo Assiv?
Si dovrebbe porre mano con celerità al procedimento di normazione della fattispecie, per non incorrere nell’intervento da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che potrebbe essere chiamata a porre fine ad una difformità tutta italiana, come d’altronde è accaduto con la sentenza di condanna di cui sopra, che ha portato alla citata riforma, con una lentezza che ha prodotto molti danni al comparto, favorendo, nel lungo periodo di vacatio legis, il proliferare di soggetti non idonei a svolgere i servizi di sicurezza complementare.
Se le attività di sicurezza alla persona venissero consentite agli Istituti di Vigilanza, l’espansione del mercato che da ciò deriverebbe, avrebbe come ulteriore beneficio nuovi maggiori introiti sotto forma di IRAP e IRES, cui aggiungere la possibilità di razionalizzare l’intervento delle Forze di Polizia, a vantaggio di un maggiore controllo sul territorio.

Assiv ha già predisposto azioni, affinché la situazione possa cambiare?
Assiv ha richiesto, apportando anche documentazione aggiornata e specifica sulle modalità di erogazione dei servizi di sicurezza alle persone in alcuni dei più importanti Paesi europei, un autorevole intervento alle competenti autorità, per affrontare e per risolvere la condizione attuale dei cosiddetti servizi alla persona fisica, al fine di uniformare la normativa vigente, a quanto già in essere nella grande maggioranza dei Paesi membri dell’Unione Europea.

a cura di Monica Bertolo

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