Sicurezza Sussidiaria: definito il disciplinare per la formazione delle guardie giurate
Il Ministero dell’Interno ha diramato il disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria, così come previsto dall’art. 6 del D.M. n. 154/2009, che attribuisce al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno il compito di provvedere a definire i programmi di addestramento del personale addetto ai citati servizi di sicurezza sussidiaria. Sull'argomento Assiv ha predisposto un approfondimento, che riportiamo.
Come noto, il D.M. n. 154/2009 stabilisce che i servizi di sicurezza sussidiaria possono essere espletati, direttamente o attraverso istituti di vigilanza privata, dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto e depositi.
Il provvedimento del Ministero dell’Interno, che ha dovuto tener conto del Reg. CE 725/2004 (Miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali), oltre a definire il percorso formativo degli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria trasferisce le direttive in merito alle modalità da seguire per svolgere le attività di sicurezza indicate ai commi 1 e 2 dell’art. 2 del D.M. n. 154/2009.
Con il disciplinare per la formazione per i servizi di sicurezza sussidiaria sono stati individuati anche i programmi formativi per le Guardie Giurate che svolgono i servizi di sicurezza a bordo delle navi che navigano in aree a rischio pirateria, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 28 dicembre 2012, n. 266.
Nel dettaglio il disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria, consta di 9 articoli e un allegato tecnico.
Riguardo all’ambito di applicazione, il disciplinare ha lo scopo di:
• definire le modalità per l’accertamento dei requisiti professionali, la formazione, la certificazione e l’aggiornamento del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria di cui al decreto del Ministero dell’Interno 15 settembre 2009, n. 154;
• definire le modalità di svolgimento delle prove per il conseguimento delle certificazioni;
• regolare l’attività ispettiva del Nucleo di cui all’art. 7 del decreto del Ministero dell’Interno 15 settembre 2009, n. 154.
Tra le definizioni viene precisato che “l’Addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria” è la persona, con qualifica di guardia giurata, certificata a svolgere i servizi previsti dal decreto del Ministero dell’interno 15 settembre 2009, n. 154. Mentre il “direttore tecnico” è il soggetto certificato che svolge compiti di responsabilità e coordinamento dei servizi di sicurezza sussidiaria.
La formazione per il conseguimento della certificazione e per il mantenimento della stessa, deve essere erogata con le modalità e secondo i programma indicati nell’allegato tecnico del disciplinare.
Con il disciplinare per la formazione per i servizi di sicurezza sussidiaria viene costituito anche il “Nucleo di vigilanza e controllo” al quale è affidato il controllo dei servizi previsti dalla norma, con particolare riferimento alla funzionalità del servizio ed al rispetto degli standard di qualità.
Con l’allegato tecnico vengono invece fissati i programmi di addestramento del personale, opportunamente differenziati in ragione dell’impiego nella sicurezza portuale e marittima o nella sicurezza dei trasporti ferroviari o terrestri.
Nel dettaglio l’allegato tecnico si articola in cinque parti:
• materie comuni
• sicurezza portuale e servizi antipirateria a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana
• sicurezza dei trasporti ferroviari e terrestri
• durata dei corsi di formazione
• aggiornamento periodico
Allegati:
• Disciplinare ai sensi dell’Art. 6 del Decreto Ministeriale 15 Settembre 2009, N. 154
la Redazione