Umberto Saccone: il Che Fare in Tema di Sicurezza
Le emergenti minacce hanno reso la sicurezza un tema prioritario dell’agenda politica mondiale, facendo emergere al contempo l’inadeguatezza dei sistemi tradizionali di fronte alla sfida di garantire la tutela della società da rischi nei quali si intrecciano sempre più strettamente dimensione locale e dimensione globale.
Ad accrescere l’instabilità del sistema mondiale ha significativamente contribuito il terrorismo, guerra asimmetrica non casuale, ma altrettanto difficilmente prevedibile e in grado di alimentare, a volte anche in maniera parossistica, un profondo sentimento di paura collettiva. Viviamo ormai in un mondo sempre più potente, ma anche sempre più fragile. Può sembrare un paradosso, ma più aumentano la conoscenza e la capacità dell’interscambio e della comunicazione globali, più questo mondo diventa fragile e attaccabile.
Attaccabile dalla casualità e dal succedersi di eventi del tutto inattesi e non programmati, in un vortice di casualità storica che mina le nostre quotidiane e pianificate esistenze. La questione dei rischi globali non è solo teorica, ma impatta direttamente sull’economia degli Stati, sulle imprese e sul funzionamento dei sistemi denominati Grandi Infrastrutture, presentando costi esorbitanti per i sistemi produttivi nazionali e per i Governi, per i gestori delle Reti e, in definitiva, per la collettività tutta. Dobbiamo pertanto ripensare profondamente le modalità con le quali vogliamo e possiamo offrire sicurezza alla nostra comunità. In sintesi per citare Ulrich Beck “la percezione dei rischi minacciati determina pensieri ed azioni”.
La riflessione che segue cerca di incardinare in cinque progetti le iniziative in tema di sicurezza che un buon governo dovrebbe mettere in campo cercando di coniugare aspetti di economicità, efficienza ed innovazione con quelli costituzionalmente garantiti.
Si tratta pertanto di:
1. rendere reale la partnership pubblico privato;
2. efficientare la sicurezza dei lavoratori;
3. regolamentare la vigilanza privata;
4. normare l’uso dei contractors;
5. defiscalizzare gli oneri per la sicurezza.
RENDERE REALE LA PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATO
Oggi viviamo in una società del rischio, in cui da una parte aumentano in maniera esponenziale le possibili minacce alla nostra realtà sociale, economica, politica, dall’altra con sempre maggiore difficoltà riusciamo a individuarne con chiarezza le cause e gli effetti. Il risultato è che le imprese e gli individui sono soggetti ad una sempre maggiore varietà di rischi. Per mitigarli bisogna rendere effettiva la costituzione di organi permanenti di partnership pubblico privato in cui gli attori pubblici e privati sono chiamati a partecipare in forma strutturata.
Entrambi dovrebbero condividere informazioni ed attuare una compiuta collaborazione per favorire l’integrazione dei dispositivi di sicurezza privati con quelli pubblici. Condividere early warnings, componendo sinergicamente l’obiettivo di tutela delle persone e degli asset. Ogni singola iniziativa, se messa a sistema, può contribuire a soddisfare il comune obiettivo di protezione e sinergizzare, amplificandoli, gli interessi del sistema Paese. Molte nazioni hanno oramai istituzionalizzato questi processi e, tra l’altro, l’aumentata percezione del pericolo ha generato una politica favorevole alla crescita e alla professionalizzazione di società private di sicurezza. Bisognerebbe incentivare la formazione di queste strutture sottolinenando le opportunità di lavoro disponibili sia in Italia sia in molti dei punti caldi del mondo.
La sicurezza, come ci viene raccomandato dalle Nazioni Unite, dall’Osce e dal G8, non può essere monopolio di qualcuno. Rendere efficace la partnership pubblico privata attraverso appropriati tavoli di concertazione può rappresentare una corretta pratica di governo per la gestione delle relazioni industriali, basata sul confronto e la partecipazione alle decisioni politiche per realizzare un sistema fondato su scelte condivise il cui principale obiettivo è la sicurezza dei cittadini e l’assetto sociale della nazione.
EFFICIENTARE LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Gli ultimi anni hanno visto interessanti iniziative che impattano sul dovere di protezione e sull’intera disciplina che attiene alla sicurezza dei lavoratori.
Nel 2015 sono stati emanati due provvedimenti legislativi che contengono disposizioni di estrema importanza in merito agli obblighi che ricadono sul Datore di Lavoro relativamente alla protezione del Lavoratore all’estero.
Nel 2016 la commissione consultiva presso il Ministero del lavoro ha, con un’interpretazione autentica, chiarito, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che con l’allocuzione “tutti i rischi” il legislatore ha inteso proteggere i lavoratori anche dai rischi esterni all’attività lavorativa ma che impattano sulla stessa come quelli relativi a guerre, atti di terrorismo, criminalità comune etc….
Appare ora opportuno armonizzare i contributi dottrinali, istituzionali, giurisprudenziali e normativi sulla materia, presentando nelle competenti sedi istituzionali una proposta di integrazione della normativa vigente che preveda per quelle realtà produttive (pubbliche o private) aventi speciali esigenze di sicurezza l’obbligo di valutare “ tutti i rischi” e assegnare a figure qualificate e dotate di adeguate competenze tecniche compiti di individuazione e gestione delle predette fonti di rischio.
Si rammentano al riguardo alcune significative pronunce della Corte di Cassazione volte a riconoscere l’obbligo datoriale di tutela dei lavoratori anche a fronte di rischi extra-lavorativi derivanti dalle azioni criminose e dolose di terzi (si veda Cass., 20 aprile 1998, n. 4012, “In caso di attività aziendale che comporti rischi extra-lavorativi prevedibili ed evitabili alla stregua dei comuni criteri di diligenza, il datore di lavoro che non abbia predisposto gli adeguati mezzi di tutela o li abbia predisposti in misura non idonea, risponde del danno subito dal dipendente”; nonché Cass., 20 aprile 1998, n. 4012, “L’obbligo dell’imprenditore di tutelare l’integrità fisiopsichica dei dipendenti impone l’adozione non solo di misure di tipo igienico sanitario o antinfortunistico, ma anche misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell’ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad attività, pur se allo stesso non collegate direttamente, come le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi, in relazione alla frequenza assunta da tale fenomeno rispetto a determinate imprese ed alla probabilità del verificarsi del relativo rischio, non essendo detti eventi coperti dalla tutela antinfortunistica di cui al dpr. n. 1124 del 1965 e giustificandosi l’interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua del rilievo costituzionale del diritto alla salute che dei principi di correttezza e buona fede”.
REGOLAMENTARE LA VIGILANZA PRIVATA
La Vigilanza Privata, intesa sia come organizzazione di impresa che come declinazione delle sue attività, è stata capillarmente regolata dal decisore, che ne ha stabilito ambiti di intervento, requisiti soggettivi ed oggettivi, sistemi di controllo e di sanzione. Ciò sul presupposto (che legittima vincoli e prescrizioni), che le attività di vigilanza privata, benché erogate da aziende commerciali private, rappresentino attività complementari o sussidiarie (a seconda dei servizi) delle Forze dell’Ordine. È quindi primario interesse pubblico che tali attività siano fortemente regolamentate/controllate, in modo da rispondere alle esigenze di sicurezza ed affidabilità collettive, oltre che a quelle dei singoli utenti dei servizi.
È quindi fondamentale che l’apparato amministrativo-giudiziario dello Stato garantisca la piena e completa applicazione delle norme di settore. In caso contrario (e questo è il caso!) si assisterebbe al fallimento del sistema – voluto dallo Stato a tutela di un suo interesse primario: la sicurezza, nella fattispecie nella sua forma integrata pubblico-privato – ad opera, o per meglio dire, per omissioni ed inefficienze, dello stesso Stato.
Sempre a tutela dei principi sopraesposti, l’apparato amministrativo-giudiziario dello Stato dovrebbe garantire e tutelare l’ambito di intervento che le norme stesse riservano in via esclusiva alle GPG, quando tali compiti non vengano espletati dalle forze dell’ordine. Di contro si assiste quotidianamente e massicciamente, anche da parte della committenza pubblica, all’affidamento a figure diverse dalle GPG/IVP di attività di sicurezza riservate a queste ultime in via esclusiva.
Nell’ottica dell’integrazione delle attività pubblico – privato, finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo “sicurezza partecipata”, vista oggi come valore sociale, capace di sensibilizzare ed educare la popolazione alla cultura della legalità, alla consapevolezza che le buone pratiche generano sicurezza intesa soprattutto come prevenzione/dissuasione/allerta, e nell’ottica del risparmio delle risorse pubbliche da destinarsi a valorizzare e potenziare le forze dell’ordine che potranno essere dedicate a compiti di più alto e delicato profilo, dovrebbero essere incentivati tutti gli investimenti/spese fatti da privati per l’innalzamento dei livelli di sicurezza. Es: sgravi fiscali/detrazioni per spese in impianti e servizi di sicurezza; contributi e finanziamenti per progetti che prevedano misure e procedure di sicurezza, promozione dei tavoli pubblico/privato (intesi come corpi intermedi (ass. di categoria, ma anche OOSS) per lo sviluppo delle buone pratiche in ambito di sicurezza cittadina, con fondi da destinarsi a servizi integrati pubblico/privato.
Piena applicazione dei principi contenuti nel Codice degli Appalti in materia di gare per servizi di sicurezza in quanto ad alta intensità di mano d’opera: rispetto degli ambiti esclusivi di competenza; applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; divieto di offerte al ribasso sui costi del lavoro certificati; inserimento della clausola sociale. De Jure condendo:
1) Superamento del limite della tutela dei beni imposto alla sicurezza privata accedendo a compiti di tutela della sicurezza pubblica, in maniera franca oltre che sussidiaria e regolamentata.
2) Legittimazione e regolamentazione delle attività di PMSC e Security Contractors
NORMARE L’USO DEI CONTRACTORS
Secondo i dati ISTAT nel 2015 erano 22.796 le imprese italiane all’estero. Gran parte di queste operano in contesti critici. Negli ultimi 10 anni sono stati sequestrati all’estero 70 cittadini italiani di cui 6 hanno perso la vita. A partire dalla fine della Guerra Fredda il mercato dei servizi militari e di sicurezza erogati da entità private ha sperimentato una crescita senza precedenti, in netta controtendenza rispetto all’andamento economico globale. Analizzando l’andamento della domanda di servizi di sicurezza privati prima e dopo la crisi economico-finanziaria del 2008 è possibile notare come il mercato della sicurezza non solo non abbia risentito degli effetti della recessione, ma sia addirittura cresciuto, passando da 138,6 miliardi di dollari nel 2007 a 152,5 miliardi nel 2009. Inoltre, le previsioni attuali segnalano che tale crescita non sia in procinto di rallentare ma si troverà a superare, nei prossimi anni i 250 miliardi.
La tendenza a esternalizzare funzioni legate alla sicurezza, fino a questo momento di esclusiva competenza dello Stato, si sta rapidamente diffondendo su scala globale. Sebbene le stime prevedono che la domanda più consistente continuerà a provenire dal Nord America (32%), la crescita sarà guidata dai Paesi emergenti di Asia (24%), Europa Orientale, Africa e Medio Oriente, in cui il mercato della sicurezza è ancora relativamente poco sviluppato. In particolare, saranno Cina, India, Russia, Sudafrica e Messico a poter vantare una crescita a due cifre.
In questo contesto, l'outsourcing e la privatizzazione della sicurezza all'estero sono diventate scelte quasi obbligate. Grandi società di sicurezza private – le cosiddette PMSCs (Private Military Security Companies) – americane e britanniche, ma anche francesi, israeliane, russe e sudafricane, costituite in massima parte da ex militari professionisti, da tempo ormai affiancano (e in qualche caso hanno persino sostituito) le Forze armate e di sicurezza governative internazionali e locali.
Di contro, non vi sono società italiane che operano in questo delicato ed importante settore. Pertanto, considerando che gran parte delle attività lavorative delle imprese italiane si svolge in tutto o in parte fuori dal territorio nazionale, la maggior parte delle nostre aziende operanti all'estero è costretta a ricorrere a compagnie straniere la cui legislazione nazionale prevede la figura professionale del security contractor .
Allo stato attuale è assente una normativa specifica sulla materia, con l'unica parziale eccezione, data dal servizio di antipirateria marittima, svolto da istituti di vigilanza autorizzati, come regolato dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
Si ritengono ora maturi i tempi affinchè sia permesso agli stessi istituti di vigilanza di fare un ulteriore passo in avanti consentendo alle imprese private italiane che operano in aree estere, dove la sicurezza non può essere garantita con lo strumento militare – in analogia a quanto già previsto nel campo della lotta alla pirateria marittima, di provvedere alla propria sicurezza con risorse nazionali.
Tale possibilità offrirebbe un vantaggio competitivo al nostro «sistema Paese», rispondendo a molteplici e diversificate esigenze.
Innanzitutto, da un punto di vista prettamente economico, incoraggiare lo sviluppo di un mercato della sicurezza privata porterebbe nuove risorse all'erario grazie alla limitazione dell'uscita dal Paese di ingenti risorse economiche utilizzate dalle nostre aziende di punta per pagare la sicurezza privata all'estero.
In secondo luogo, data l'esigenza determinata dalla crisi economica di ridurre le spese militari e quindi il numero delle nostre Forze armate, uno sviluppo in tal senso permetterebbe l'impiego di quel personale che, già formato a spese dei contribuenti, troverebbe quale naturale sbocco professionale l'impiego in attività di sicurezza privata ad alta qualificazione.
Si precisa a tal proposito che a seguito della trasformazione delle Forze armate con l'adozione del modello professionale (legge n. 331 del 2000), l'offerta del mercato della sicurezza privata vanterebbe la presenza di ex militari la cui qualificazione è riconosciuta ai massimi livelli mondiali.
L'impiego di personale italiano costituirebbe inoltre una maggiore garanzia di controllo dei flussi informativi ai fini della protezione delle politiche e degli asset aziendali rispetto all'impiego di personale straniero. Il settore della sicurezza ha infatti forti legami con la tutela delle aree strategiche e della protezione degli interessi collettivi. In tale contesto, la contrapposizione fra l'interesse privato della società di sicurezza straniera e l'interesse della tutela della riservatezza degli interessi nazionali delle nostre aziende è un elemento della massima importanza che deve essere tenuto nella dovuta considerazione.
DEFISCALIZZARE GLI ONERI PER LA SICUREZZA
I livelli di criminalità sono in costante aumento da quasi vent’anni. I cittadini non hanno fiducia nella capacità del governo di porre un freno al fenomeno che si aggira intorno ai 7.000 reati al giorno. La percezione di insicurezza, dovuta anche ai fenomeni di immigrazione selvaggia, sta generando conflitti sociali che non riescono più ad essere governati. Di conseguenza, sempre più privati si vedono costretti ad impiegare una parte del loro budget nell’ingaggio di società di sicurezza che forniscono servizi di vigilanza armata, sistemi di allarme, dispositivi di monitoraggio e modifiche strutturali alle proprietà. Attualmente non sono disponibili agevolazioni fiscali per le aziende e per le persone fisiche che vogliono investire nella sicurezza privata, a fronte di una tassazione tra le più alte al mondo.
È giunto il momento di prendere in esame la necessità di rivedere le politiche di agevolazione fiscale per i costi associati con la sicurezza privata. La sicurezza è un «valore superprimario» ovvero un «bene inscindibilmente legato alla vita, alla incolumità fisica, al benessere dell’uomo e alla qualità della sua esistenza, nonché alla dignità della persona». Siamo pertanto di fronte al «diritto a un’esistenza protetta, indispensabile al godimento degli altri diritti di cui l’individuo è titolare in condizioni di sicurezza. I cittadini hanno il diritto di ricevere determinati benefici dal governo come corrispettivo del pagamento delle tasse. La sicurezza, come diritto della persona, deve quindi procedere insieme con le libertà dell'individuo ed essere così concepita come un obiettivo cui deve tendere l'azione dello Stato e degli altri poteri pubblici, sempre nel pieno rispetto del nucleo essenziale degli altri diritti garantiti dalla Costituzione.
Qualora l'industria della sicurezza privata possa essere altamente efficace e il suo costo venga mantenuto basso, attraverso opportune detrazioni fiscali, potremmo registrare un sicuro rafforzamento dell’economia, garantendo al contempo un tasso di criminalità ridotto e un livello più elevato di produttività a lungo termine.
Appare pertanto più che opportuno introdurre un credito d'imposta per le persone che investono in sicurezza.
CONCLUSIONE
Pertanto un “Che Fare” olistico dove la sommatoria funzionale delle parti è sempre maggiore dalla somma delle prestazioni delle parti prese singolarmente.
L’energia innovativa che potrebbe scaturire dal coniugare diversi scibili consentirebbe di agire in modo mirato e specifico coniugando la sicurezza in un uno complessivo e non artificiosamente settoriale a soddisfazione di interessi di parte.
di Umberto Saccone