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Valorizzazione del patrimonio culturale come architettura di governance. Prime riflessioni sulla Legge 17 marzo 2026, n. 40

Carlotta Predosin - Art Security Manager

La recente approvazione della Legge 17 marzo 2026, n. 40 introduce nel sistema dei beni culturali italiano un elemento di discontinuità che merita una lettura attenta, soprattutto da parte di chi opera nell’ambito della sicurezza e della gestione del rischio.

Il provvedimento si colloca nel solco dell’articolo 9 della Costituzione e della Convenzione di Faro, ma ne sviluppa una declinazione operativa che sposta l’asse dalla tutela intesa in senso tradizionale verso una logica più ampia di governance del patrimonio. Tale evoluzione non implica un arretramento della funzione di tutela, che rimane fondativa e inderogabile, ma ne estende il perimetro all’interno di una concezione di valore pubblico esteso, in cui conservazione, accessibilità e fruizione concorrono in modo integrato alla produzione di valore culturale e sociale. Il riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale non rappresenta un mero richiamo formale, ma diventa dispositivo concreto attraverso cui ridefinire il rapporto tra pubblico e privato nella valorizzazione culturale.

L’istituzione dell’Anagrafe digitale degli istituti e dei luoghi della cultura 

Il primo elemento di rilievo è rappresentato dall’istituzione dell’Anagrafe digitale degli istituti e dei luoghi della cultura. Non si tratta semplicemente di uno strumento di censimento, ma di una vera e propria infrastruttura informativa che introduce criteri di comparabilità, monitoraggio e valutazione delle modalità di gestione. La raccolta sistematica di dati relativi ad accessibilità, efficienza, sostenibilità economico-finanziaria e qualità della valorizzazione segna un passaggio importante verso modelli decisionali evidence-based.

In termini di security governance, questo implica l’ingresso, anche se non esplicitato, della sicurezza all’interno dei parametri di performance organizzativa. La capacità di garantire accesso, continuità e fruizione del bene culturale non può prescindere da condizioni di protezione adeguate, misurabili e documentabili. In altri termini, la sicurezza non è introdotta dalla norma come funzione autonoma, ma emerge come condizione abilitante della valorizzazione, nella misura in cui rende possibile la continuità operativa e la sostenibilità nel tempo delle attività culturali.

È in questo spazio che si rende progressivamente necessaria una funzione capace di tradurre gli obiettivi istituzionali in architetture di protezione coerenti, assicurando l’allineamento tra indirizzo strategico, gestione del rischio e operatività quotidiana. Una funzione che, nel contesto culturale, trova espressione nella figura dell’Art Security Manager, inteso non come presidio meramente operativo, ma come snodo di governance in grado di integrare esigenze di tutela, valorizzazione e accessibilità all’interno di un quadro decisionale strutturato. In contesti caratterizzati da crescente complessità organizzativa e da una pluralità di attori, tale ruolo assume una funzione di raccordo tra dimensione decisionale e dimensione tecnica, contribuendo alla costruzione di sistemi di sicurezza integrati, proporzionati e tracciabili.

L’Albo digitale della sussidiarietà orizzontale 

Proseguendo, a questo si affianca l’istituzione dell’Albo digitale della sussidiarietà orizzontale, che formalizza il coinvolgimento di soggetti privati nella gestione indiretta dei beni culturali pubblici. Il meccanismo introduce elementi di trasparenza e concorrenzialità, ma al tempo stesso amplia il perimetro decisionale e moltiplica gli attori coinvolti.

Questo passaggio apre una questione centrale per il security management: la ridefinizione delle responsabilità. In contesti caratterizzati da partenariati pubblico-privati, la chiarezza nella distribuzione delle competenze, la formalizzazione degli obblighi e la tracciabilità delle decisioni diventano condizioni essenziali per evitare zone grigie nella gestione del rischio. È proprio in questi spazi che trova piena applicazione il modello Enterprise Security Risk Management (ESRM), che consente di allineare la gestione dei rischi di sicurezza agli obiettivi istituzionali e di valorizzazione, integrando la sicurezza nei processi decisionali e rendendola parte della strategia complessiva dell’organizzazione.

In tale prospettiva, la presenza di una funzione dedicata alla governance della sicurezza del patrimonio culturale, quale l’Art Security Manager, non risponde a una logica organizzativa accessoria, ma si configura come elemento abilitante per la tenuta complessiva del sistema decisionale, in particolare nei contesti in cui la pluralità degli attori rende più complessa la definizione delle responsabilità e dei livelli di rischio accettabile.

Italia in scena

La strategia nazionale “Italia in scena” rafforza ulteriormente questa impostazione. L’attenzione all’accessibilità, alla valorizzazione dei territori marginali e all’integrazione tra cultura, turismo e sviluppo locale amplia il raggio d’azione del sistema museale e, di conseguenza, ne estende il profilo di rischio. La mobilità delle opere, la diffusione delle attività culturali e il coinvolgimento di nuovi contesti espositivi richiedono standards di sicurezza coerenti e una capacità di adattamento che non può essere improvvisata.

Ulteriori elementi interessanti e l’evoluzione del ruolo del professionista della sicurezza in ambito culturale

In tale scenario, anche le misure di semplificazione introdotte dalla legge, dai tempi certi per le autorizzazioni ai prestiti fino all’innalzamento delle soglie per la circolazione delle opere, contribuiscono a rendere il sistema più dinamico, ma al contempo più esposto. La velocità dei processi decisionali e operativi deve necessariamente accompagnarsi a una maggiore maturità nella gestione del rischio.

Un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dalla previsione di elenchi di opere non esposte idonee alla circolazione temporanea. Si tratta di una scelta che riflette una visione attiva del patrimonio culturale, orientata alla sua messa in valore. Tuttavia, essa comporta un incremento delle attività di movimentazione, esposizione e custodia in contesti differenti, con implicazioni dirette in termini di sicurezza fisica, conservativa e organizzativa.

Nel loro insieme, queste disposizioni delineano un modello in cui la valorizzazione non è più un esito accessorio, ma una funzione strutturata, sottoposta a criteri di qualità, sostenibilità e misurabilità. In questo quadro, la sicurezza non può più essere considerata come funzione ancillare o meramente tecnica, ma assume una dimensione pienamente integrata nella governance.

Per il professionista della sicurezza in ambito culturale, questo si traduce in un’evoluzione del ruolo. Accanto alle competenze operative, diventa centrale la capacità di leggere i processi decisionali, di contribuire alla definizione delle strategie e di rendere esplicito il livello di rischio che l’organizzazione è disposta ad accettare.

La tracciabilità delle scelte, la documentazione delle valutazioni e la costruzione di un sistema di reporting coerente con gli obiettivi istituzionali rappresentano elementi sempre più rilevanti. Non solo come strumenti di gestione interna, ma come presidi di accountability verso gli stakeholders pubblici e privati.

Conclusioni

La Legge 17 marzo 2026, n. 40 offre quindi un’indicazione chiara: il futuro della gestione del patrimonio culturale si gioca sulla capacità di integrare

  • valorizzazione,
  • sostenibilità e
  • controllo del rischio

all’interno di un’unica architettura di governance.

Ed è proprio in questa integrazione che la sicurezza trova il proprio spazio più maturo.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/carlotta-predosin
Email: carlotta.predosin@gmail.com

Nella foto in alto: Carlotta Predosin

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