Videosorveglianza: tra Sicurezza Urbana e Normativa Privacy

Videosorveglianza, normativa privacy e sicurezza urbana sono i temi dell’intervista di S News a Domenico Vozza, Avvocato del Foro di Roma, Esperto in Privacy e Compliance, e Membro del Comitato Scientifico S News.
Quali gli effetti del decreto Salvini sulla Sicurezza e della Legge di conversione 113/2018?
L’entrata in vigore del decreto-legge n. 113/2018 – meglio conosciuto come decreto Salvini sulla Sicurezza – e della Legge di conversione 113/2018, nel potenziare le iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni, ha riacceso l’interesse ad un sempre maggior utilizzo di sistemi di videosorveglianza quale strumento utile a rendere attuabili e concrete le esigenze di prevenzione e contrasto di fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, oltre che del rispetto del decoro urbano e del più ampio interesse al controllo del territorio; in tale direzione, dunque, la videosorveglianza è concepita sempre più come lo strumento di tutela di un “bene” collettivo, contiguo all’ordine e alla sicurezza pubblica.
Naturalmente, la parola-chiave su cui si basano i “patti per l’attuazione della sicurezza urbana”¹ è rappresentata dal “partenariato pubblico-privato”, quale forma di collaborazione tra le istituzioni e le Forze dell’Ordine centrali e locali con i soggetti privati. In altri termini, attraverso misure di sostegno di carattere strumentale, logistico e finanziario, è possibile realizzare progetti volti a rafforzare la tutela della sicurezza del territorio e, conseguentemente, dei cittadini che in esso espletano le proprie azioni vitali.
Sono previste agevolazioni sotto il profilo economico?
Certo. Ed è proprio in tale contesto che la videosorveglianza rafforza la funzione di strumento di tutela per divenire, altresì, un’opportunità per i comuni e per i privati nell’ottenere, rispettivamente, finanziamenti dallo Stato e l’applicazione di detrazioni delle imposte locali (IMU, TASI), in favore dei soggetti che partecipano agli oneri di investimento e manutenzione dei sistemi di cui si sta parlando.
E sul fronte Privacy?
Evidentemente, il considerevole ampliamento della videosorveglianza, anche di tipo intelligente, in quanto dotata di algoritmi di video-analisi dei comportamenti umani ritenuti a rischio per l’incolumità dei cittadini e per la compromissione del decoro urbano, nonché l’interoperabilità con le Forze di Polizia quale primo presupposto per l’ammissibilità del progetto di sicurezza, comporta indubbi profili di rischio per la tutela della riservatezza dei dati personali trattati da un numero considerevole di soggetti, sia pubblici, che privati.
Pertanto, al fine di non vanificare gli sforzi realizzativi e di implementazione dei progetti proposti, appare di fondamentale importanza attenersi alle nuove norme in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (meglio conosciuto con l’acronimo GDPR), ma anche delle disposizioni novative introdotte dal D.Lgs 101/2018² rispetto al D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) e ai Provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali. Le novità normative e di approccio applicativo introdotte dal GDPR e dalle altre disposizioni citate, non limitano in alcun modo l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, ma presuppongono una stretta osservanza dei principi di liceità e delle misure di sicurezza dei dati personali, specificatamente rivolte al trattamento delle immagini. A tal proposito, corre l’obbligo di rappresentare che, in presenza di sistemi di videosorveglianza dotati di software, tali da consentire il riconoscimento della persona tramite collegamento, incrocio o confronto delle immagini rilevate mediante morfologia del volto oltre che con ulteriori dati personali univocamente rientranti nella categoria dei dati biometrici, anche il Codice Privacy novellato presuppone l’adozione di ulteriori misure di garanzia disposte dal Garante, con proprio provvedimento. Analogamente, tali ulteriori misure sono previste con riferimento ai sistemi intelligenti di cui si è fatto cenno sopra.
Quali quindi gli accorgimenti?
Dunque, un trattamento dei dati personali basato su rilevamento di immagini, oltre al rispetto di adempimenti normativi volti all’individuazione delle figure responsabili (titolare, responsabile “esterno”, designato o incaricato del trattamento), deve essere valutato anche sotto il profilo dei rischi e dell’impatto che ne può derivare sulle libertà fondamentali e della dignità dell’individuo, al fine di evitare l’illecità del trattamento medesimo e, conseguentemente, il configurarsi di profili di responsabilità e di violazioni in capo ai titolari/contitolari (comuni, privati) e dei responsabili (cioè coloro i quali trattano le immagini per conto dei comuni e/o privati), oltre che l’inutilizzabilità dei dati trattati. In quest’ultimo caso, in virtù del principio noto come privacy “by design”, all’atto della realizzazione di un progetto di sicurezza volto all’installazione di un sistema di videosorveglianza, occorrerà effettuare una “Valutazione d’Impatti Privacy”, da parte di esperti e, successivamente, procedere nell’acquisizione delle apparecchiature (hardware) e delle soluzioni software conformi alla normativa privacy.
a cura di Monica Bertolo
¹ Sono accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali che individuano, in relazione alla specificità dei contesti territoriali e ambientali, interventi per la sicurezza urbana (art. 5 co. 1 D.L. 14/2017)
² In vigore dal 19 settembre 2018.