Home » News » Vigilanza

Assiv: Allocazione della Centrale operativa EN 50518 ed i chiarimenti del Ministero dell’Interno

Assiv: Allocazione della Centrale operativa EN 50518 ed i chiarimenti del Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare fornendo chiarimenti in merito all’allocazione, da parte di Istituti di Vigilanza operanti in ambito territoriale 4 e 5, della Centrale Operativa EN 50518. La circolare dell’8 ottobre 2017 fa seguito alla circolare 557/PAS/U008359/10089.D(1) Reg. 1 del 03.06.2015.
Di seguito la sintesi ed esegesi a cura di Assiv.

“In premessa, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, comunica che sta sviluppando uno sforzo di riattualizzazione delle indicazioni di ordine generale, formulate nel tempo, relativamente alla disciplina delle attività imprenditoriali sottoposte al sistema di controllo apprestato dalla legislazione di pubblica sicurezza, con particolare attenzione al “segmento” della sicurezza partecipata.
Questa attività di riattualizzazione, che mira, tra l’altro, a favorire il costante adeguamento delle tecnologie impiegate nel settore della vigilanza privata, viene svolta attraverso interlocuzioni con competenti Organi consultivi, tra questi anche il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).
In tema di allocazione della centrale operativa EN 50518, i primi indirizzi avevano prospettato l’orientamento favorevole a ritenere che la centrale operativa conforme al nuovo standard EN 50518 dovesse essere obbligatoriamente collocata presso la sede “principale” dell’impresa, intendendosi per tale quella ubicata nella Provincia il cui Prefetto aveva rilasciato la licenza.

A seguito di approfondimenti fatti dal Ministero dell’Interno con il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), quest’ultimo, ha precisato, con circolare del 18 settembre scorso (allegata), che la centrale operativa conforme al più elevato benchmark tecnologico previsto dalle norme EN 50518 può essere ubicata anche in sede diversa da quella principale o di sede legale, purché situata nell’ambito territoriale dove l’istituto è autorizzato ad operare. Lo stesso Ministero ha tuttavia precisato, che è comunque necessario che alla sede principale deve essere sempre “associata una centrale operativa funzionale alle attività e ai servizi svolti presso detta sede principale”.

Il MISE, con la circolare del 18 settembre scorso, ha fornito anche altre indicazioni tecnico-operative per l’accertamento dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e telefonica di cui all’allegato E del D.M. n. 269/10.

In particolare sono state date indicazioni sui seguenti argomenti:
• impiego dei sistemi di localizzazione cartografica dei veicoli portavalori (classe D);
• sistemi di comunicazione in tecnologia VOIP;
• punti operativi distaccati e centro di comunicazioni;
• condivisione delle stesse stazioni ripetitrici;
• utilizzo di frequenze di libero uso non soggette a protezione”.


Allegati:
• Circolare del Ministero dell’Interno del 4 ottobre 2017 – Oggetto: Allocazione, da parte di Istituti di Vigilanza operanti in ambito territoriale 4 e 5, della Centrale operativa certificato EN 50518;
• Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2017 – Oggetto: Istituti di vigilanza privata (IVP) – indicazioni operative sulle attività di verifica dei requisiti minimi di cui all’Allegato E del decreto del Ministro dell’Interno n. 269 del 2010 così come modificato dal decreto del Ministero dell’Interno n. 56 del 25 febbraio 2015;
• Circolare del Ministero dell’Intero del 3 giugno 2015 (richiamata dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 4 ottobre 2017).

la Redazione

Condividi questo articolo su:

Fiere ed eventi

S NewsLetter

Rimani sempre aggiornato sulle ultime novità della sicurezza.

Ho letto e compreso la vostra privacy policy.