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Assiv: sintesi ed esegesi della Circolare 6 Luglio 2017 a firma del Capo della Polizia

Assiv: sintesi ed esegesi della Circolare 6 Luglio 2017 a firma del Capo della Polizia

In riferimento alla Circolare 6 Luglio 2017 a firma del Capo della Polizia, Assiv ha predisposto un'interessante esegesi ed utile sintesi, completa di specchietto riepilogativo, relativa al percorso di verifica delle Prefetture sull’attuazione  dei contenuti del D.M. 115/2014

“La Circolare in questione, di non facile lettura – precisano da Assiv – contiene delle conferme di grande interesse, oltre a stabilire le tempistiche dei procedimenti amministrativi che dall’accertamento della inadempienza conducono ai provvedimenti sanzionatori, fino all’annullamento, revoca o sospensione del titolo di polizia“.

“Ci corre l’obbligo – sottolinea il Presidente Assiv Maria Cristina Urbano – di avvertire che l’interpretazione che proponiamo non è autentica, ma frutto dell’elaborazione del nostro Ufficio,  e si pone quale strumento di ausilio alla comprensione del testo”.

Ecco qui di seguito l'esegesi della circolare ed in allegato lo specchietto riepilogativo.


Nei giorni scorsi, il dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha pubblicato, sul sito della Polizia di Stato, l’attesa circolare (557/PAS/U/010348/10089.D(1)REG.2 – (06/07/2017), a firma del Capo della Polizia, contenente disposizioni in merito alla verifica dell’attuazione delle disposizioni del decreto del Ministero dell’Interno 4 giugno 2014, n. 115, in materia di certificazione della qualità dei servizi e degli istituti di vigilanza privata. Adempimenti.

La circolare consta di sette paragrafi.

I primi due paragrafi sono introduttivi, e ripercorrono le precedenti direttive assunte dal Ministero dell’Interno per favorire l’implementazione completa del nuovo impianto normativo della vigilanza privata, che vede nella certificazione di conformità il fulcro dell’intero quadro normativo di settore.

In particolare, viene ricordato e ribadito che l’art. 6, comma 6, del D.M. 115/2014 precisa come la certificazione di qualità rilasciata dagli organismi di qualificazione e certificazione riconosciuti ufficialmente, deve essere prodotta dagli operatori economici interessati entro e non oltre sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione, nonché in occasione di ogni rinnovo triennale del medesimo titolo di polizia. Dunque il possesso della certificazione, in quanto attestante la sussistenza dei requisiti prestabiliti direttamente dal quadro regolatorio, è un requisito essenziale per il conseguimento in via definitiva della licenza ed il suo mantenimento.

Successivamente (paragrafi 3 e 4) la circolare si sofferma sulle motivazioni che hanno sollecitato l’autorità pubblica ad occuparsi della qualificazione degli istituti di vigilanza privata, sottolineando, tra l’altro, che i requisiti e le condizioni stabilite per il conseguimento e il mantenimento della licenza ex art. 134 TULPS rappresentano i “presidi” attraverso i quali si vuole assicurare che le prestazioni di vigilanza siano svolte in modo tale da garantire un adeguato standard di qualità a tutela non solo dell’efficiente salvaguardia dei beni affidati dal committente, ma più in generale della sicurezza pubblica.

Pertanto, secondo il Ministero dell’Interno, la presenza di rilevanti interessi pubblici rende a questo punto indispensabile individuare “percorsi” (paragrafi 5 e 6) che consentano di realizzare la piena attuazione del dettato del D.M. n.115/2014, anche per sanare la situazione di sperequazione, suscettibile di creare una distorsione del mercato, venutasi a determinare tra coloro che si sono adeguati entro i termini stabiliti dalla norma e coloro che persistono in una situazione di inadempienza. Tali percorsi dovranno svilupparsi secondo i principi generali dell’azione amministrativa (art. 1, legge 241/1990) e, in particolare, nel rispetto dei criteri di gradualità e proporzionalità.

In primo luogo, il Ministero ribadisce che non potranno essere rilasciate o rinnovate licenze ex art. 134 allorché il richiedente non produca nei termini prescritti la certificazione di qualità. Sulla base di ciò nella circolare vengono ipotizzate e tipizzate due diverse situazioni che potrebbero presentarsi relativamente agli istituti di vigilanza inadempimenti, distinguendone i percorsi.

La linea di demarcazione è tra le licenze di polizia rilasciate dalle Prefetture ex ante ed ex post l’entrata in vigore del D.M. 115/2014 (3 settembre 2015).

1. LICENZA RILASCIATA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 115/2014 (entro il 2 Settembre 2014)

Ipotesi di un’autorizzazione di polizia concessa prima dell’entrata in vigore del D.M. 115/2014 (3 settembre 2014) ed ancora in vigore alla data del 6 LUGLIO 2017, data della circolare in analisi. In concreto, questa è l’ipotesi secondo cui l’operatore economico non si è conformato, nei termini previsti dall’art. 7 del D.M. 115/2014, dando luogo ad una gestione dell’attività in difformità alle condizioni di legge. In questo caso l’azione prefettizia si concretizzerà nei seguenti passaggi:

A. ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CON IL QUALE L'ISTITUTO INADEMPIENTE SARÀ:

A.1) Avvertito che alla scadenza non si procederà al rinnovo della licenza in difetto della certificazione di qualità;
A.2) Diffidato a produrre la certificazione di qualità entro un termine compreso tra i 40 ed i 60 giorni, sottolineando che in caso contrario si procederà all’incameramento in tutto o in parte della cauzione versata secondo i parametri valutativi chiariti dall’art. 137 TULPS.

Scaduti il termine sopradescritto:

B) I Sigg.ri Prefetti confermeranno con il Decreto di Incameramento che non si farà luogo al rinnovo del titolo di polizia in difetto della produzione della certificazione di qualità se questa non sarà presentata entro 120 giorni dalla data del provvedimento di incameramento.
B.1) Persistendo la mancanza della certificazione, i Sigg.ri Prefetti dovranno procedere alla revoca sanzionatoria del titolo di polizia, di cui all’art. 257-quater, comma 2, del RD 635/1940, difettando nell’operatore economico un requisito richiesto espressamente per il conseguimento e il mantenimento del titolo di polizia.

2. LICENZA RILASCIATA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 115/2014 (3 Settembre 2014)

L’altra ipotesi da considerare è quella relativa al rilascio o al rinnovo della licenza di polizia, dopo l’entrata in vigore del DM 115/2014, senza che sia stata prodotta la certificazione di qualità. Lo strumento azionabile è quello dell’annullamento d’ufficio (legge n. 241/1990). La possibilità di far ricorso a questo potere di autotutela dovrà essere considerato caso per caso, tenendo conto che all’attualità la PA può disporre l’annullamento dell’atto autorizzativo (legge 241/1990 cosi come modificata dalla legge 124/2015) entro il termine perentorio di 18 mesi dalla sua adozione. Decorso tale termine, il potere di annullamento si consuma con una stabilizzazione degli effetti prodotti dal provvedimento rilasciato benché in difformità rispetto alle previsioni normative. I 18 mesi vanno contati dalla data di rilascio dell’autorizzazione (dies a quo) alla data in cui è stato adottato il provvedimento di autotutela (dies ad quem).

Da qui possiamo distinguere due diversi casi:

A) La licenza rilasciata risale ad una data che consenta di emanare il provvedimento di annullamento nel termine dei 18 mesi: provvedimenti:

A.1) adozione di un provvedimento con il quale l’istituto di vigilanza inadempiente viene diffidato a produrre la certificazione di qualità entro un termine tra i 40 e i 60 giorni, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza si procede all’incameramento, in tutto o in parte, della cauzione versata;
A.2) nel caso non venga presentata la documentazione di cui sopra a causa di difficoltà di carattere organizzativo degli istituti, le Prefetture potranno valutare se accordare un ulteriore termine non superiore a 120 giorni per la produzione di detta certificazione;

E da qui:

1. la produzione della certificazione nei termini ha affetto “sanante” del provvedimento che sarà riportato in un apposito atto prefettizio;
2. diversamente, trascorso il termine di cui al punto A.2) e permanendo la mancanza della certificazione, i Sig.ri Prefetti procederanno, ai sensi degli artt 21- octies e 21- nonies della legge 241/1990, ad annullare la licenza concessa.

B) La licenza rilasciata risale ad una data anteriore ai 18 mesi, e quindi non suscettibile di annullamento in autotutela.

La linea scelta in questo caso è quella di adottare iniziative volte a insistere sugli istituti di vigilanza a munirsi della certificazione di qualità, sviluppando mirate azioni di controllo per la verifica della sussistenza delle condizioni organizzative e professionali stabilite dal DM 269/2010. Qui l’iter prospettato per l’istituto inadempiente è:

B.1) Avvertito che alla scadenza non si procederà al rinnovo della licenza in difetto della certificazione di qualità;
B.2) Diffidato a produrre la certificazione di qualità entro un termine compreso tra i 40 ed i 60 giorni, sottolineando che in caso contrario si procederà all’incameramento in tutto o in parte della cauzione versata secondo i parametri valutativi chiariti dall’art. 137 TULPS.
B.3) Nel caso di perdurante inadempienza le Prefetture dovranno pianificare un’azione di controllo sulla base della quale potranno valutare la ricorrenza dei presupposti per far luogo alle misure sanzionatorie previste dall’art. 257-quater, comma 3 del RD 635/1940 (revoca o sospensione della licenza).

Infine, al paragrafo sette, la circolare ministeriale invita i Prefetti, entro il 10 agosto p.v. ad informare l’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Ministero dell’Interno circa il piano degli interventi che riterranno di dover intraprendere e, successivamente, entro il 31 gennaio 2018, il report definitivo delle misure adottate.

Dalla combinata lettura delle varie ipotesi e dei termini riferibili a ciascuna di esse, nonché alla luce del fatto che il Ministero ha inteso porre la data del 31 gennaio 2018 come termine per i report definitivi delle misure adottate dalle varie Prefetture, possiamo ipotizzare che la regolarizzazione del panorama delle licenze non arrivi prima del 30 giugno 2018 (cioè a 180 giorni dalla data del 31 gennaio, esclusi i tempi di eventuali ricorsi alla giustizia amministrativa).

Per lo specchietto riepilogativo, cliccare qui.

la Redazione

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