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Assiv: Come si ottiene qualificazione se la PA gioca al massimo ribasso?

Assiv: Come si ottiene qualificazione se la PA gioca al massimo ribasso?

Assiv, nella persona del suo Presidente Maria Cristina Urbano, incontrata da S News, sviluppa il tema cruciale delle Gare d’appalto al massimo ribasso.

Gare d’appalto al massimo ribasso, sembra essere un tema ricorrente e molto attuale. È così, Presidente?
Purtroppo sì, dal momento che la pratica, frequentemente in uso per le stazioni appaltanti pubbliche, è proprio quella di bandire gare per servizi di vigilanza con il criterio del minor prezzo.
Ad  esempio: tutte le gare pubblicate negli ultimi mesi per i servizi di sicurezza nei Tribunali, seguendo l’indicazione del Ministero della Giustizia, hanno applicato il criterio del massimo ribasso, e non solo: sono stati presi a base d’asta, valori che nemmeno arrivano al costo medio orario per lavoratori in livello di ingresso! Stiamo parlando di valori che si aggirano sui 15 euro per ora/uomo per vigilanza armata, e di 7,50/ora uomo per servizi di portierato, e da qui a scendere!

Ho parlato di servizi su Tribunali, ma non sono i soli. Ne cito solo un altro, che ha del paradossale: un Ispettorato Territoriale del Lavoro ha indetto una gara per l’affidamento dei servizi di vigilanza con il criterio del massimo ribasso e base d’asta 15 euro ora/uomo.

Continuando sui paradossi dolorosi,  ASSIV, lo scorso luglio, ha impugnato la gara Consip per i servizi di sicurezza presso i Tribunali, poiché il bando di gara della procedura ristretta di cui trattasi aveva individuato, quale criterio per ridurre i concorrenti da invitare, quello di un meccanismo di sorteggio affidato al caso fortuito. Ci è sembrata una ulteriore beffa, data la delicatezza dei servizi oggetto di gara, confermati dai  tragici e plurimi precedenti di cronaca, quella di affidare la selezione dei partecipanti all’estrazione a sorte su di una ruota del Lotto, come a dire che non c’è nessuna differenza fra competitors, fra i progetti proposti, e gli standards di qualità offerti;  da qui la nostra decisione di opporci.
Il procedimento è stato sospeso per pretesi problemi tecnici; il ricorso sarà discusso nei prossimi mesi, e intanto siamo tornati ai singoli bandi, tutti (o quasi) al massimo ribasso. 

Quali quindi le vostre iniziative, come ASSIV?
Abbiamo fatto istanza alle stazioni appaltanti per la revoca in autotutela su tutti i bandi che ci sono stati segnalati, ed inoltre abbiamo coinvolto ANAC sul punto. Infatti riteniamo che vi sia stata una illegittima interpretazione della norma.

L’art. 95 del D.Lgs n. 50 del 2016 (Nuovo Codice degli Appalti), individua il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quale quello da applicare in linea generale per l’aggiudicazione degli appalti, riservando al criterio del prezzo più basso un ruolo del tutto residuale, circoscritto a fattispecie tipizzate e sottoposto ad un rigoroso obbligo di motivazione.

Il terzo comma del citato articolo impone alle stazioni appaltanti l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, laddove si tratti di appalti di servizi ad alta intensità di mano d’opera, e cioè quelli dove il costo di quest’ultima sia pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto, quali quelli che coinvolgono i servizi di piantonamento e controllo accessi, siano essi armati che disarmati.

Al quarto comma dello stesso articolo, ed in via d’eccezione, sono elencati i servizi per i quali si può far ricorso al criterio del prezzo più basso, e fra questi vi sono i servizi standardizzati e ripetitivi. Dunque il punto è quello di capire quale debba essere il criterio prevalente in presenza di servizi caratterizzati sia da alta intensità di mano d’opera, che da standardizzazione e ripetitività.

Sul punto ANAC, con le Linee Guida n. 10 “affidamento del servizio di vigilanza privata”, aderendo agli orientamenti della giurisprudenza prevalente ed allo spirito della norma, ha chiarito che negli appalti ad alta intensità di mano d’opera è obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo, anche in presenza dei presupposti di cui al comma quattro dell’art. 95 per l’utilizzo del criterio del minor prezzo. Qui ANAC ha inteso aderire all’indirizzo giurisprudenziale maggioritario del Consiglio di Stato, secondo cui tra il comma 3 ed il comma 4 dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016, sussiste un rapporto di specie a genere, tale che anche per i servizi ad alta intensità di mano d’opera e standardizzati, vige l’obbligo di ricorrere al criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Questa è l’interpretazione che ANAC ha ribadito con provvedimento del 7 febbraio u.s., indirizzato al Ministero della Giustizia, rispondendo ad una richiesta di parere precontenzioso mossa da ASSIV sulla base delle numerose istanze in autotutela presentate proprio in relazione alle procedure per l’affidamento  dei servizi di sicurezza presso i Tribunali

E allora ?
Allora, come sappiamo, le Linee Guida di ANAC non sono cogenti, rappresentano però un autorevole indirizzo, e comunque, essendo la materia molto dibattuta e causa di numerosissimi ricorsi, il Consiglio di Stato ( sez. III, sentenza non definitiva del 5 febbraio 2019, n. 882) ha deciso di definire la questione in adunanza plenaria. Vedremo allora se la nostra tesi (e quella di ANAC!) prevarranno sull’altra.

In caso contrario, quali le vostre azioni?
In caso contrario, dovremo dare battaglia sul concetto di standardizzazione, che a nostro avviso non si attaglia a servizi in cui la capacità di giudizio ed osservazione della GPG o dell’addetto sono determinanti nell’erogazione.

In definitiva però, e uscendo dalla logica del contenzioso giudiziario, mi sembra palese che il processo di qualificazione del settore, che pure, sulla carta, viene definito di sicurezza  complementare e sussidiaria, non possa avvenire senza il giusto riconoscimento economico proprio da parte della Pubblica Amministrazione, a cui dobbiamo rispondere obbligatoriamente con una permanente conformità ad un corposo apparato normativo e regolamentare, pena pesanti sanzioni sulla operatività delle nostre aziende.

a cura di Monica Bertolo

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