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Gli obblighi e le responsabilità del progettista

Gli obblighi e le responsabilità del progettista

La figura professionale del progettista ha assunto nel tempo una posizione di rilievo nel vasto e variegato panorama della legislazione per la prevenzione degli infortuni, rientrando a pieno titolo tra i soggetti titolari di “posizione di garanzia” per la sicurezza sul lavoro. Il progettista ricopre un ruolo peculiare e insostituibile nell’attività di contrasto dei rischi per la salute e sicurezza. La prevenzione, infatti, è efficace solo se attuata alla fonte dei rischi, nella fase progettuale. L’importanza della figura del progettista emerge non solo dall’inserimento di una specifica disciplina nell’ambito della normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ma anche dall’evoluzione legislativa del regime sanzionatorio, divenuto nel corso del tempo sempre più severo.

1. Gli obblighi del progettista ex D.Lgs. 81/2008
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, ogni soggetto che ricopra una posizione di garanzia per la sicurezza dei luoghi di lavoro deve applicare le misure generali di tutela previste dall’art. 15. In particolare, per quanto riguarda la posizione del progettista, quest’ultimo ha l’obbligo di effettuare ogni scelta progettuale e tecnica sulla base di un’analisi preventiva dei rischi determinati dalla tipologia degli impianti e delle apparecchiature, dai singoli componenti, nonché dal luogo di lavoro in cui l’impianto o l’apparecchiatura devono essere collocati. In tal modo, si impongono al progettista valutazioni correlate sia alle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, sia alle caratteristiche specifiche di attrezzature, componenti e dispositivi di sicurezza.
I contenuti degli obblighi del progettista trovano pieno compimento nelle previsioni degli artt. 80 e 81 del D.Lgs. 81/08.
L’art. 80 mira alla salvaguardia dei lavoratori dai rischi di natura elettrica e, all’interno di tale contesto, il progettista viene in rilievo quale destinatario di specifici obblighi in aggiunta a quelli riservati alla figura del datore di lavoro. Più precisamente, al progettista compete l’obbligo di compiere l’attività di progettazione nel rispetto dei principi generali di prevenzione, anche per quanto attiene ai rischi di natura elettrica derivanti dai seguenti fattori: contatti elettrici diretti e indiretti; innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e e radiazioni; innesco di esplosioni; fulminazione diretta e indiretta; sovratensioni.
L’art 81 stabilisce, invece, che “tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni  e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte”. Analoga prescrizione obbligatoria è  prevista dall’art. 5, comma 3, del D.M. 37/2008. La nozione unitaria di “regola d’arte” elaborata dalla giurisprudenza, cui debbono attenersi i progettisti, ma anche i fabbricanti e gli installatori, include l’osservanza di tutte le disposizioni ricavabili dalle norme giuridiche di natura imperativa contenute nel Testo Unico, nel D.M. 37/08 o in altre fonti legislative e regolamentari, oltre alle regole comportamentali imposte dalla prudenza e dalla perizia.

2. Gli obblighi e le responsabilità dei progettisti per effetto del D.M. 37/08
Al fine di completare il quadro relativo agli obblighi del progettista, è necessario un breve cenno alle disposizioni contenute nel D.M. 37/08 relative agli impianti installati all’interno degli edifici.
In base all’art. 5 del suddetto decreto, il progettista deve elaborare non solo il progetto a regola d’arte, ma deve osservare uno specifico obbligo di redigere un elaborato progettuale con i seguenti contenuti minimi: schemi dell’impianto; disegni planimetrici; una relazione tecnica sulla consistenza e la tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare, specialmente nei luoghi a maggior rischio di incendio e con pericolo di esplosione.

3. Sanzioni
La disciplina delle sanzioni applicabili ai progettisti ha subito nel tempo un pesante inasprimento: la pena detentiva risulta ora sestuplicata (arresto sino a sei mesi) e la pena detentiva è stata inasprita sia nei minimi (euro 2.500,00) che nei massimi (euro 6.400,00).


di Alessandra Fabbri

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