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I reati contemplati dal D.LGS. 231/2001 ed i doveri dei Responsabili di Security, Safety ed Ambiente

I reati contemplati dal D.LGS. 231/2001 ed i doveri dei Responsabili di Security

Argomento de “I VENERDI’ DI S NEWS” di questa settimana un tema delicato ed estremamente importante: il Decreto Legislativo 231/2001. Nell’intervista a Luigi Romano, CISM – VP & Secretary ASIS Italy, si approfondiscono i doveri dei Responsabili di Security, Safety ed Ambiente.

Signor  Romano, a Novembre ci aveva promesso che saremmo ritornati sullo spinoso argomento dei reati considerati dal d.lgs. 231/2001…
“È vero, e chi mi conosce sa che mantengo sempre le promesse. I reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa degli enti costituiscono un elenco tassativo che ha subito nel tempo un notevole incremento e sono indicati dagli articoli da 24 a 25 duodecies del D.Lgs.  8 giugno 2001, n. 231.
Non vorrei tediarla con un noioso e lungo elenco, pertanto mi soffermerò unicamente su quelle ipotesi delittuose che un responsabile di security, safety ed ambiente potrà incontrare durante il suo percorso professionale in un’azienda privata.
È pacifico che la responsabilità per le Aziende si configurerà esclusivamente quando  il reato verrà commesso nell’interesse della stessa o a vantaggio della stessa, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, ovvero dai così detti soggetti in posizione apicale o apicali o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cosiddetti soggetti sottoposti all'altrui direzione).
È pacifico altresì che la società non risponderà se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Ciò che troverei interessante sottolineare, in questa occasione, è come si dovrebbe comportare il  Responsabile di Security (CSO, CISO o Security Manager), Safety ed Ambiente (RSPP, HSE Manager) o l’Internal Auditor  quando, a causa delle sue mansioni, scopre che questi reati sono  posti in essere da soggetti apicali all’interno dell’Azienda”.

Questo è un aspetto di sicuro interesse…
“Certo, anche perchè è noto, non solo a Gartner, che  l’80 per cento dei reati in Azienda è dovuto a fatto del dipendente.  Ma qui non si tratta di furti e furtarelli, con sottrazione  di beni aziendali al datore di lavoro, ovvero di rimborsi truccati a piè di lista con scontrini, fatti certamente rilevanti dal punto di vista penale e disciplinare  tanto da portare, in alcuni casi eclatanti alla denuncia alle Autorità competenti ed al licenziamento del dipendente, operaio o  dirigente  che sia. Per non parlare poi dell’utilizzo per fini personali ed illeciti della rete internet aziendale e del computer aziendale  o di altri strumenti aziendali, quali l’autovettura.
I reati  sui quali vorrei porre l’attenzione, sono  quelli di  indebita percezione di erogazioni e truffa (anche aggravata) a danno dello Stato (art. 316 ter  ed art. 640 comma 2 n° 1 c.p.) così come quelli di Frode informatica (art. 640 c.p.), Danneggiamento di informazioni, dati, programmi, sistemi informatici o telematici (art. 635 c.p.), Associazione per delinquere (art. 416, sesto comma c.p.), Concussione (art. 317 c.p.), Corruzione ed istigazione alla corruzione (art. 318, 319, 322 c.p).
Ed ancora tutti i  Delitti contro l’industria e il commercio (da 513 a 517 c.p) quali la Turbata libertà dell’industria e del commercio , Illecita concorrenza con minaccia o violenza, Frodi contro le industrie nazionali e Frode nell’esercizio del commercio, Contraffazione.
O ancora i classici reati societari: False comunicazioni sociali , aggiotaggio, abuso e manipolazione di mercato.
Per esempio, un Datore di Lavoro, un CSO, CISO, RSPP,  HSE Manager o anche un semplice dipendente  potrebbe  essere interessato in prima persona a e da tutti i reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come dai reati ambientali come lo scarico illegale di acque reflue industriali o l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata o con inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o in carenza dei requisiti e condizioni per le iscrizioni o comunicazioni o traffico illecito di rifiuti così come la violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione nell’esercizio di un impianto o di un’attività”.

La seguo, sta arrivando alla risposta della difficile domanda che si era posto poco sopra….
“Esatto. Il Decreto Legislativo 231 dà all’azienda un motivo per essere virtuosa grazie all’obbligo di prevedere modelli organizzativi per prevenire quanto detto prima. Ma un altro motivo per cui l’Azienda deve essere virtuosa, oltre al Codice Etico che tanto viene millantato in blasonate aziende bancarie, industriali e  del lusso che sempre più pubblicizzano “coram populo”  la propria certificazione Etica, Sociale ed Ambientale, è  il seguente: il datore di lavoro non può contare sull’omertà del dipendente”.

Ma allora il dovere di fedeltà all’Azienda? Se un dipendente scopre, per ipotesi,  che l’Amministratore Delegato o un superiore gerarchico commette reati e lo dice, potrebbe venire licenziato?
“Assolutamente no. O meglio, l’Azienda è libera di licenziare chiunque se per lei sussiste una giusta causa o un giustificato motivo, ma in questi casi ed in giudizio, il dipendente verrebbe certamente reintegrato dal giudice del lavoro.  Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha precisato che se l’azienda non ha elementi che smentiscano il lavoratore e/o che ne dimostrino un intento calunnioso nel presentare una denuncia od un esposto all’Autorità Giudiziaria, deve astenersi dal licenziarlo, non potendosi configurare come giusta causa la mera denuncia di fatti illeciti commessi in azienda ancor prima che essi siano oggetto di delibazione in sede giurisdizionale”.

Può spiegare meglio questo passaggio?
“Certamente. Il “dovere di omertà” non può essere riconosciuto implicitamente e non può assolutamente trovare cittadinanza nel nostro ordinamento. Esso è ben diverso dal “dovere di fedeltà” di cui all’articolo 2105 Codice Civile. Il dipendente può addirittura allegare alla denuncia o all’esposto documenti aziendali che attestino fatti di potenziale rilevanza penale accaduti presso l’azienda in cui lavora e che sostengano la sua tesi. Anche questo non costituisce lesione del dovere di fedeltà e non può portare al licenziamento”.

L’Azienda può evitare questo tipo di responsabilità?
“In effetti è possibile: gli articoli 6 e 7 del decreto 231/2001 prevedono la possibilità che l’Azienda vada esente da responsabilità se adotta una serie di misure organizzative, di vigilanza e controllo idonee a prevenire la commissione di reati da parte di singoli, del cui operato si è, altrimenti, responsabili.
In particolare, per non rispondere in sede amministrativa dei reati dei propri esponenti apicali, l'Azienda deve dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati del tipo commesso; di aver attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo; che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli; che non v'è stata omessa o insufficiente vigilanza dell'organo di controllo”.

Un modello complesso a quanto pare.
“Non è possibile descrivere in poche righe quali caratteristiche deve avere il modello, anche considerando che non sono possibili generalizzazioni: ogni ente è diverso dall'altro, strutturalmente, funzionalmente e operativamente; è esposto potenzialmente a rischi di commissione di certi reati e non di altri; soprattutto, la variabile decisiva è costituita dalla sua maggiore o minore complessità.
Vi sono caratteristiche minime, certamente imprescindibili e sulle quali è necessario basare il proprio modello “personalizzato” per la prevenzione dei comportamenti a rischio e la conseguente eliminazione della responsabilità dell'Azienda. Ma quel che vorrei sottolineare è che un’Azienda potrà essere virtuosa ed etica solo se oltre all’adozione di un appropriato modello organizzativo avrà la fortuna di avere scelto figure apicali e dipendenti integri, integerrimi, con la testa sulle spalle e pronti ad assumersi le proprie responsabilità. Un organo di controllo e di vigilanza, un CSO, un CISO, un RSPP che abbiano questi requisiti è un non plus ultra al quale qualsiasi Azienda non dovrebbe rinunciare, al di là di tutte le certificazioni etiche e sociali ottenute. Quello che consiglio è, anche in base ad  esperienze personali e professionali, di non aver paura di denunciare, un po’ di pulizia in più gioverà alla vostra coscienza ed all’Azienda stessa. Questa è la mia precisa e personale convinzione”.

Al di là dei casi specifici, Signor Romano, riuscirebbe a spiegare, secondo lei,  dove passa il confine fra l' omertà di chi vede e non parla e l' «infedeltà» di chi vede situazioni potenzialmente pericolose (o che comunque tali le considera) e le denuncia?
“Il problema non può essere liquidato come una questione squisitamente giuridica. In gioco ci sono piuttosto valutazioni di carattere etico. Perché la «fedeltà» aziendale, la difesa dell' immagine della società per la quale si lavora, non può mai sconfinare nella complicità o nell' omertà.
Il bene, la sicurezza, la salute dei dipendenti sono certamente ben più importanti del buon nome aziendale. E di fronte a un potenziale pericolo è meglio un eccesso di preoccupazione che non una sottovalutazione del problema.
Che cosa deve fare un lavoratore di fronte alla mancata applicazione delle norme di sicurezza? Guardare dall' altra parte e fingere di non vedere anche a costo di mettere a rischio la propria vita e quella dei colleghi? E se si rivolge all' ispettorato del lavoro, fa il suo dovere o danneggia l' immagine aziendale e rompe il rapporto di fiducia con il suo datore di lavoro? È evidente che un allarme, anche se giustificato, non deve mai trasformarsi in allarmismo. E' pacifico che certe denunce prima che sui giornali dovrebbero essere presentate direttamente all' azienda, ma se poi la stessa azienda non prende i provvedimenti necessari per rimuovere i potenziali pericoli, è giusto che la denuncia diventi pubblica, anche a costo di mettere in discussione il cosiddetto buon nome della ditta. Nessuno dovrebbe rischiare il posto di lavoro per questo e tanto meno un Security o un Safety Manager che, proprio per il ruolo che svolge, è chiamato a tutelare i suoi colleghi e l'Azienda. Sul banco degli imputati, semmai, dovrebbe salire chi sa e fa finta di nulla”.

a cura di Monica Bertolo

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