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Responsabilità e sanzioni degli installatori di sicurezza

Responsabilità e sanzioni degli installatori di sicurezza

In quali responsabilità e sanzioni possono incorrere gli installatori nella realizzazione di un impianto di sicurezza?
La risposta a tale quesito richiede di districarsi tra la miriade di fonti normative dell’ordinamento nazionale e comunitario, intervenute nel settore della “sicurezza elettrica”.
In particolare, nell’ambito del presente articolo, prenderemo in considerazione la figura professionale dell’installatore cercando di individuare gli obblighi e le responsabilità che espongono tale soggetto a sanzioni civili, penali ed amministrative.


OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI

1. Installazione dell’impianto in conformità alla regola dell’arte
Gli obblighi connessi al ruolo dell’installatore sono individuati dall’art. 6 del D.M. 37/08, in base al quale l’installatore ha l’obbligo di realizzare l’impianto “secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente ed è responsabile della corretta esecuzione dello stesso”.
Ma cosa si intende per regola d’arte?
L’art. 5 del D.M. 37/08 stabilisce che “i progetti degli impianti sono elaborati seconda la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI (…), si considerano redatti secondo la regola dell’arte.”
Diversamente, secondo l’art. 81 del D.Lgs. 81/08 si considerano costruiti a regola d’arte gli impianti realizzati “secondo le norme di buona tecnica”.
La formulazione normativa contenuta nel D.M. 37/08 appare molto più corretta e rispettosa dei principi ricavabili dall’orientamento e dall’elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, in quanto una valutazione della conformità dell’impianto condotta esclusivamente sulla base delle norme tecniche comporterebbe l’affidamento di valori costituzionali quali la tutela della vita e l’integrità fisica delle persone, all’osservanza di norme non obbligatorie.

2. Rispetto delle regole comportamentali di diligenza, prudenza e perizia
La Suprema Corte ha statuito che la realizzazione e l’installazione degli impianti elettrici deve essere conforme alle regole di diligenza, prudenza e perizia. Anche all’installatore è, infatti, applicabile il principio secondo cui “l’impiego di particolari cautele, ancorché non previsto dalle norme CEI, deve essere considerato come suggerito da norme di elementare prudenza che, lungi dall’invadere il campo riservato alle norme CEI, sono da esse addirittura presupposte”.
Di qui, pertanto, la conclusione secondo cui le regole comportamentali imposte dalla prudenza e dalla perizia rientrano nella nozione di regola d’arte che i professionisti del settore sono tenuti per legge a rispettare, anche in conformità agli articoli 1224 e 1662 del Codice Civile.

3. Rilascio della dichiarazione di conformità
A norma dell’art. 7 del D.M. 37/08 l’installatore è tenuto a rilasciare una “dichiarazione di conformità” dell’impianto, che deve essere resa sulla base del modello di cui all’Allegato I e della quale forma parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati.
Con tale dichiarazione l’installatore, sotto la propria responsabilità, attesta che i materiali ed i componenti dell’impianto siano conformi alle norme tecniche e ai relativi certificati di prova rilasciati da istituti autorizzati. In assenza di specifici riferimenti normativi, l’installatore è obbligato a compiere una propria valutazione e una propria analisi dei rischi dell’impianto.


SANZIONI

L’installatore che non rispetta gli obblighi previsti dalla normativa vigente è esposto a sanzioni civili, penali ed amministrative.
Più precisamente, l’art. 15 del D.M. 37/08 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative da 100 a 1.000 Euro in caso di mancato rilascio della dichiarazione di conformità e da 1.000 e 10.000 Euro per violazione degli altri obblighi imposti dalla normativa in materia di impianti elettrici. In caso di reiterazione delle violazioni è, altresì, prevista la sospensione della abilitazione dell’installatore. Inoltre, i contratti stipulati da imprese non abilitate sono colpiti dalla sanzione della nullità.
Il D.Lgs. 81/08, in materia di installazione di impianti sui luoghi di lavoro, prevede la sanzione penale dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda da 1.200 a 5.200 Euro, per violazione degli obblighi ivi contenuti.
Infine, potranno essere integrati i reati di lesioni personali o omicidio colposo, qualora dalle violazioni delle norme in materia, derivino danni alle persone.


di Alessandra Fabbri *

* Laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Iscritta all’albo degli Avvocati di Milano. Attualmente collabora con lo studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati. Area di attività prevalenti: diritto del lavoro, con particolare riferimento alle tematiche riguardanti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, nonché le problematiche legate alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e della privacy. Dal 2011 collabora stabilmente con l’associazione AIPS.

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