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Videosorveglianza e Privacy

Videosorveglianza e Privacy

In occasione dell’ultimo ADI Expo, tenutosi a Senago in Villa San Carlo Borromeo, l’Avvocato Eulalia Olimpia Policella del Foro di Roma, in veste di relatore nella parte congressuale, ha presentato in modo approfondito il tema della “videosorveglianza e privacy”, del quale si occupa da quasi quindici anni.
Qui a seguire, il report sintetico dell’intervento dell’Avvocato Policella.

Dopo quindici anni dall’entrata in vigore della normativa a tutela dei dati personali (Legge 675/1996 abrogata e sostituita dal D. Lgs. 196/2003 meglio noto come Codice privacy di seguito CP) la videosorveglianza costituisce indubbiamente la materia che suscita maggiore interesse sotto il profilo privacy anche tra i non addetti al settore.
L’intensa attività sanzionatoria del nucleo operativo speciale per la privacy della Guardia di Finanza ha certamente contribuito ad alimentare questo interesse. La semplificazione degli adempimenti in materia di videosorveglianza, intervenuta con l’emanazione del provvedimento generale sulla videosorveglianza del 2010 da parte del Garante privacy (es. eliminazione del documento sulla videosorveglianza, esposizione di informativa privacy completa) non ha, tuttavia, importato una riduzione delle sanzioni, considerato che l’inosservanza delle prescrizioni di cui a questo provvedimento espone a sanzioni che vanno da 30.000 a 180.000 euro.
Allo stato, le sanzioni maggiormente applicate concernono: (i) la violazione dell’art. 161 CP (da 6.000 a 36.000) per mancato rilascio dell’informativa privacy o per rilascio di informative incomplete (di solito carenti dell’indicazione del titolare del trattamento o della finalità perseguita) (ii) la violazione dell’art. 162, comma 2 ter CP da 30.000 a 180.000 dopo l’emanazione del provvedimento generale sulla videosorveglianza a causa, ad esempio, della conservazione dei dati superiore ai sette giorni; (iii) la violazione dell’art. 162 comma 2 bis (da 10.000 a 120.000 euro) per la mancata adozione di misure minime di sicurezza (es. per mancata nomina degli Incaricati).

IL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Normalmente la conservazione delle immagini deve avere una durata di ventiquattro ore e, in casi di particolare rischiosità dell’attività svolta, di 7 giorni. La conservazione per un periodo maggiore espone a rischio sanzionatorio salvo l’ottenimento di una verifica preliminare positiva in presenza di esigenze di sicurezza. Il Garante privacy ha emesso numerosi provvedimenti che autorizzano alla conservazione per il
periodo di 30 o 90 giorni a seconda dei casi.


LE INFORMATIVE PRIVACY

I due modelli di informativa privacy approvati dal Garante, da personalizzare con l’indicazione del titolare e della finalità del trattamento, debbono essere: (a) apposti prima dell’area ripresa; (b) visibili anche durante la notte o in condizioni di scarsa illuminazione; (c) impiegare simboli stilizzati differenziati a seconda che si proceda alla sola visualizzazione in tempo reale o anche alla registrazione.


LE MISURE DI SICUREZZA

Il Garante ha previsto misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle di cui all’All. B CP costituite da:
(1) previsione di livelli di visibilità differenti per le varie categorie di incaricati;
(2) misure idonee ad evitare la duplicazione o la cancellazione durante il periodo di conservazione dei dati;
(3) crittografia delle immagini da trasferire tramite internet;
(4) misure idonee ad evitare accessi abusivi agli apparati digitali in cui sono presenti le immagini;
(5) cancellazione delle immagini decorso il periodo di conservazione massima.


LA VERIFICA PRELIMINARE

E’ obbligatorio sottoporre a verifica preliminare del Garante privacy le associazioni delle immagini a dati biometrici, l’impiego si sistemi di videosorveglianza intelligenti (es. che rilevano comportamenti anomali) e i sistemi integrati di videosorveglianza non muniti delle misure di sicurezza richieste dall’Authority privacy.

I SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Sono sistemi integrati, secondo il Garante, i seguenti:
(a) i sistemi che implicano una gestione coordinata di funzione e servizi tramite una condivisione integrale o parziale delle immagini riprese da parte di diversi ed autonomi titolari del trattamento che impiegano le medesime infrastrutture tecnologiche;
(b) i sistemi che consentono un collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un unico centro gestito da un soggetto terzo (es. gli istituti di vigilanza da designare responsabili del trattamento);
(c) i sistema di videosorveglianza collegati alle sale delle centrali operative della polizia.

Per questi sistemi è richiesta l’adozione di ulteriori misure di sicurezza come la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari e la registrazione degli accessi logici da conservare almeno sei mesi.
 

di Eulalia Olimpia Policella

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