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Videosorveglianza: i principali adempimenti e le sanzioni in caso di mancata osservanza della normativa

Videosorveglianza: i principali adempimenti e le sanzioni in caso di mancata osservanza della normativa

Argomento de “I VENERDI’ DI S NEWS” di questa settimana un tema estremamente importante relativo alla Videosorveglianza: “I principali adempimenti e le sanzioni in caso di mancata osservanza della normativa”, affrontato con l’articolo di Monica Belfi, Avvocato Partner ISL Consulting.

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La disciplina del trattamento dei dati personali effettuato mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è contenuta principalmente nel Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).
Valutiamo schematicamente quali sono i principali adempimenti richiesti in materia di videosorveglianza.

Informativa: il principio da osservare con riguardo all’informativa è che tutti gli interessati devono essere informati del fatto che stanno per accedere a una zona videosorvegliata. A tal fine, Il Garante ha indicato un modello semplificato di informativa che deve essere reso visibile prima di accedere all’area oggetto delle riprese. Il Garante non specifica il numero, né il posizionamento o le dimesioni dei cartelli, ma detta alcuni principi che possono aiutare a determinare quale informativa può risultare idonea nel singolo caso specifico:

• Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da risultare chiaramente visibile. In caso di funzionamento notturno dell’impianto di videosorveglianza occorerà illuminare opportunamente il cartello-informativa.
• Nel caso in cui l’area videosorvegliata sia estesa o siano impiegate più telecamere, si dovrà valutare l’opportunità di mettere più cartelli.
• Nel caso in cui il trattamento di dati avvenga tramite sistemi di videosorveglianza direttamente collegati con le forze di polizia, il cartello dovrà indicare tale collegamento.
Il cartello ha la funzione di avvertire con immediatezza della presenta delle telecamere, ma non è sufficiente: il Garante ha previsto che il Titolare debba redigere un testo completo di informativa, che deve essere reso disponibile agli interessati con modalità agevoli e non onerose, in cui devono essere indicati gli elementi previsti dall’articolo 13 del D.Lgs n. 196/03.

Consenso e bilanciamento degli interessi
Nel Provvedimento dell’8 aprile 2010, all’art. 6.2, il Garante ha individuato i casi in cui è possibile installare telecamere senza il consenso degli interessati: quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo attraverso la raccolta di mezzi di prova o nell’intento di perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro ecc.

Verifica preliminare
Ci si chiede spesso quando è necessario indirizzare un’istanza al Garante per ottenere l’”assenso” dell’Autorità. Normalmente, non è richiesta un’istanza al Garante per l’installazione di un impianto di videosorveglianza. Solo in alcuni casi è necessario sottoporre il trattamento di dati alla verifica preliminare dell’Autorità Garante: come regola generale, tutte le volte in cui si ravvisino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare. In relazione a ciò, il Garante ha individuato espressamente i seguenti casi:

• I sistemi di raccolta delle immagini associati a dati biometrici;
• I sistemi dotati di software che permetta il riconoscimento della parsona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima;
• I sistemi c.d. “intelligenti”, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli ed eventualmente registrarli;
• I sistemi integrati che non rientrino tra quelli individuati nel punto 4.6. del provvedimento;
•  I sistemi per i quali si ritenga debbano essere previsti tempi di conservazione dei dati maggiori di sette giorni, a meno che non vi sia una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
• I sistemi che prevedano trattamenti che abbiano natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti individuati nel provvedimento 8 aprile 2010 non sono integralmente applicabili.
Comunque, anche fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le disposizioni del Provvedimento non sono integralmente applicabili, il Titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare.
Sono esclusi quei trattamenti per i quali il Garante si sia già espresso con un provvedimento di verifica preliminare in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti e la fattispecie concreta corrisponda integralmente a quella del trattamento approvato dal provvedimento.

Notificazione
Il Provvedimento prevede che debba essere fatta una notificazione solo se si rientra in una delle ipotesi previste dall’articolo 37 D.Lgs n. 196/03. Nel caso della videosorveglianza, la notifica è necessaria solo per trattamenti peculiari, quali, ad esempio, il trattamento di dati biometrici o di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica (art. 37 comma 1 lett. a).

Nomine di responsabili e incaricati
Devono essere nominati per iscritto Incaricati del trattamento:
– le persone fisiche autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo;
– le persone fisiche autorizzate ad utilizzare gli impianti;
– le persone fisiche autorizzate a visionare le immagini.

Misure di sicurezza
Anche le immagini, in quanto “dati personali”, devono essere protette con preventive misure di sicurezza che devono essere idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
Devono, quindi, essere adottate:

– le misure di sicurezza idonee di cui all’articolo 31 D.Lgs n. 196/03;
– le misure minime di sicurezza di cui agli articoli 33-36 D.Lgs n. 196/03 e all’Allegato B.
Il Provvedimento dell’aprile 2010 prescrive, poi, nello specifico, l’adozione di specifiche misure tecniche e organizzative (per le quali si rinvia al testo del Provvedimento, art. 3.3) che consentano al titolare di verificare l’attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.
Il Garante prescrive poi specifici obblighi in relazione ai sistemi integrati di videosorveglianza, i quali richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza.

Sanzioni
Nell'allegato qui di seguito ho riassunto in due tabelle le principali sanzioni amministrative e penali che possono essere comminate in caso di mancata o erronea osservanza delle prescrizioni dettate in tema di videosorveglianza.

Allegato: tabelle principali sanzioni amministrative e penali

di Monica Belfi

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