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Videosorveglianza: rimborso a chi anticipa la spesa

Videosorveglianza: rimborso a chi anticipa la spesa

È legittimo installare un impianto di videosorveglianza in un condominio, ma non solo: si tratta anche di spesa urgente in base all’articolo 1134 del Codice Civile e, quindi, il condominio che l’ha sostenuta da solo, ha diritto al rimborso. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 71 del 3 gennaio.


Il sistema di videosorveglianza su parti condominiali non integra il reato di illecita interferenza nella vita privata (articolo 615-bis del Codice penale), perché le aree e gli spazi condominiali non si possono annoverare tra quelli coperti dalla norma, non costituendo “dimora”, ma frequentati da un numero indeterminato di persone.
La questione della videosorveglianza è molto dibattuta. Sui profili della riservatezza è intervenuto in passato il Garante per la protezione dei dati personali che, con il provvedimento dell’8 aprile 2010, ha affermato che il cittadino può sorvegliare ambiti solo privati, purché la videosorveglianza non vada ad interessare spazi comuni; altrimenti, si applica il Codice sul trattamento dei dati, che richiede maggiori cautele, come la limitazione temporale nella conservazione delle immagini, l’obbligo di fornire un’adeguata informativa a terzi e la presenza di effettivi motivi di sicurezza.


La giurisprudenza si è divisa, inoltre, sul fatto che la videosorveglianza possa essere rientrare tra le spese condominiali. A mettere ordine dovrebbe intervenire la riforma del condominio (legge 220/2012), in vigore dal 18 giugno, che disciplina la disposizione di impianti di videosorveglianza.
L’articolo 1122-ter del Codice civile, integrato dalla nuova legge, consente all’assemblea di predisporre impianti di videosorveglianza delle parti comuni con la maggioranza indicata dall’articolo 1136 del Codice civile.


Alla norma deve essere attribuita portata anche interpretativa, per cui dovrebbe essere applicabile anche alle fattispecie già esistenti e alle controversie pendenti. Inoltre, la circostanza che la nuova normativa disciplini la materia sotto il profilo meramente economico, imponendo alla minoranza contraria un costo a favore della comunità condominiale, non può comportare una limitazione al diritto alla riservatezza dei contrari. Fonte “Il Sole 24 ore – NORME E TRIBUTI”
 

la Redazione

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