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Videosorveglianza e verifica biometrica dell’identità: nuova frontiera privacy

Videosorveglianza e verifica biometrica dell’identità: nuova frontiera privacy

Videosorveglianza e verifica biometrica dell’identità rappresentano la nuova frontiera della privacy nel settore pubblico.
Non poche preoccupazioni tra gli addetti ai lavori sta destando, infatti, l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico delle due Leggi, la nr. 55 e 56, di recentissima approvazione ed entrata in vigore, per gli effetti che saranno destinate a produrre negli ambiti lavorativi riguardanti due categorie di dipendenti pubblici: da un lato, il personale in servizio in scuole dell’infanzia, pubbliche e paritarie, oltre che  delle case di cura per anziani, dall’altro, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni specificatamente individuate.

S News, grazie all’apporto dell’Avvocato Domenico Vozza, Esperto in Privacy & Compliance e Membro del Comitato Scientifico S News, desidera far luce sul tema.

Buona lettura!

Partendo dalla Legge 56, al di là di altre norme che disciplinano l’istituzione del cc.dd. “Nucleo per la concretezza nella P.A.” e le novità in materia di assunzioni e concorsi, quello che maggiormente interessa sotto il profilo delle implicazioni normative, destinate ad emergere sin dalla progettazione degli impianti, riguarda la videosorveglianza e il rilevamento della identità biometrica per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L’art. 2 della Legge cit. prevede espressamente che, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, in tutte le amministrazioni pubbliche, il personale dipendente, anche di profilo dirigenziale, ad eccezione di:

– magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;

– personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado  e  delle  istituzioni  educative, ma NON per i dirigenti  dei medesimi istituti, scuole e istituzioni che sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso;

– personale sottoposto al regime del “lavoro agile” (smart working), sarà sottoposto a due specifici trattamenti di dati personali nella specie della:

–  verifica  biometrica  dell'identità;
–  videosorveglianza degli accessi,

in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica delle presenze, attualmente in uso, nel rispetto dei principi di:

–  proporzionalità, non  eccedenza  e  gradualità  sanciti dal  Regolamento  (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR)
– principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Ed è proprio tale ultimo disposto normativo, riferito al rispetto della privacy europea, a richiedere l’esame preliminare del regolamento di attuazione, da parte del Garante per la Protezione dei dati personali, già inviato a quell’Autorità e in attesa della conclusione dell’iter di competenza.

È solo a seguito del definitivo parere del Garante e dell’entrata in vigore del regolamento di attuazione al citato art. 2 che sarà possibile procedere all’installazione di sistemi “a regola d’arte”, altamente “sensibili” e per i quali occorrerà porre in essere misure di garanzia della protezione dei dati, elevate ed efficaci, a tutela dei lavoratori e del trattamento dei dati personali altrettanto “sensibili”.

Con riferimento, invece, alla normativa in materia di videosorveglianza in scuole dell’infanzia e case di cura, devo dar ragione a chi afferma la “confusione” creatasi sulla scorta di vari progetti di legge in materia, dei quali l’ultimo può essere indicato nel Disegno di legge (abbr. Ddl) n. 480 del 25/10/2018.

A mio avviso, proprio tale Ddl potrebbe ragionevolmente essere preso in considerazione in alcune sue formulazioni e nel testo derivante dalle modifiche proposte dalle Commissioni Parlamentari competenti e approvate dalla Camera dei Deputati, dal titolo:

“Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale”,

e, dunque, definire la normativa di dettaglio da enucleare nel provvedimento di prossima emanazione e di cui si fa cenno nell’art. 5-septies del Decreto-Legge 32/2019 e convertito con la Legge 55 citata.

Concludendo sul punto, quello che appare degno di nota è la riferibilità degli altri comma dell’art. 5 Ddl citato,  al nuovo Codice Privacy (in vigore dal 19 settembre 2018) e al Regolamento UE 2016/679,  in quanto Disegno di legge presentato in data successiva al 25/05/2018 (data di entrata in vigore a tutti gli effetti del GDPR), oltre che alla  modalità di trattamento delle immagini e alla tipologia del sistema TVCC similmente a quanto disciplinato dall’art. 5-septies citato, già in vigore.

È, pertanto, verosimile affermare che il Legislatore, con l’art. 5-septies abbia voluto restringere la platea di destinatari della normativa stessa alla sola categoria di “istituti” pubblici per definirne un obbligo “necessitato” e desumibile dalle risorse finanziarie messe a disposizione, di ogni singolo comune e di ogni struttura socio-sanitaria, ecc…., con espressa finalità di assicurare la tutela di minori ed anziani.

Per altre considerazioni più di dettaglio, sono dell’avviso di attendere la formulazione del provvedimento normativo enunciato nel citato art. 5-septies, in particolare per quanto emergerà dall’esame del provvedimento stesso da parte del Garante Privacy, che auspicabilmente chiarirà dubbi tuttora evidenti, anche per i più attenti interpreti della norma.

Spero di aver dato un contributo utile a rendere informazione su due recentissime normative e a fare maggiore chiarezza su una norma, in particolare riferita all’art. 5-septies Decreto-Legge 32/2019 conv. con L. 55/19, ancora da rendere attuabile con prossimo provvedimento di dettaglio.

di Domenico Vozza

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